Gli Stati sceglievano i grandi elettori con proprie leggi (all’inizio prevaleva l’elezione indiretta dai parlamenti statali). Ogni grande elettore votava due persone. Se uno solo superava il quorum era eletto. Se due lo superavano ad ex aequo si faceva spareggio alla Camera. Se nessuno lo superava la Camera sceglieva tra i primi cinque. Nel caso di voto alla Camera ogni Stato valeva uno. Il secondo classificato diventava vice.
Nel 1801 si votò per spareggio tra Jefferson e Burt, in tutti altri casi furono decisivi i grandi elettori
Articolo 2
Sezione 1. – II Presidente degli Stati Uniti d’America sarà investito del potere esecutivo. Egli rimarrà in carica per il periodo di quattro anni, e la sua elezione e quella del Vicepresidente, eletto per lo stesso periodo, avranno luogo nel modo seguente: Ogni Stato nominerà, nel modo che verrà stabilito dai suoi organi legislativi, un numero di elettori pari al numero complessivo dei Senatori e dei Rappresentanti che lo Stato ha diritto di mandare al Congresso; nessun Senatore e Rappresentante, però, né alcuna persona che abbia un pubblico incarico o un impiego retribuito dagli Stati Uniti, potrà essere nominato elettore. Gli elettori si riuniranno nei rispettivi Stati e voteranno a scrutinio segreto per due persone, delle quali una almeno non dovrà appartenere allo stesso Stato degli elettori. Essi compileranno una lista di tutti coloro che hanno ottenuto voti e del numero dei voti raccolti da ciascuno; questa lista sarà da essi firmata, autenticata e trasmessa, sotto sigillo, alla sede del governo degli Stati Uniti, indirizzata al Presidente del Senato. Il Presidente del Senato, in presenza del Senato e della Camera dei Rappresentanti, aprirà le liste autenticate e quindi si procederà al computo dei voti. La persona che avrà ottenuto il maggior numero di voti sarà Presidente, sempre che questo numero rappresenti la maggioranza del numero totale degli elettori prescelti: e se vi sarà più di uno che abbia ottenuto tale maggioranza, con un eguale numero di voti, allora la Camera dei Rappresentanti procederà immediatamente a scegliere uno di essi per Presidente, mediante scrutinio segreto; qualora invece nessuno raccogliesse la maggioranza, la Camera procederà in modo analogo a eleggere il Presidente tra i cinque che abbiano raccolto il maggior numero di voti. Nell’elezione del Presidente, tuttavia, i voti saranno dati per Stato e la rappresentanza di ciascuno Stato avrà un solo voto. Il numero legale sarà costituito a tale scopo dalla rappresentanza, composta di uno o più membri, dei due terzi degli Stati, ma per la validità dell’elezione saranno necessari i voti della meta più uno di tutti gli Stati. In ogni caso, dopo l’elezione del Presidente, la persona che abbia raccolto il maggior numero di voti degli elettori sarà nominata Vicepresidente. Se due o più candidati si trovassero con egual numero di voti, il Senato eleggerà fra questi il Vicepresidente a scrutinio segreto. Il Congresso può determinare l’epoca per la designazione degli elettori, e il giorno in cui questi dovranno dare i loro voti; giorno che dovrà essere lo stesso per tutti gli Stati Uniti. Nessuna persona, che non sia per nascita o, comunque, cittadino degli Stati Uniti nel momento in cui questa Costituzione sarà adottata, potrà essere eleggibile alla carica di Presidente, né potrà essere eleggibile a tale carica chi non abbia raggiunto l’età di 35 anni e non sia residente negli Stati Uniti da 14 anni. In caso di rimozione del Presidente dalla carica, o di morte, o di dimissioni, o di inabilità ad adempiere le funzioni e i doveri inerenti alla sua carica, questa sarà affidata al Vicepresidente, ed il Congresso potrà provvedere mediante legge, in caso di rimozione, di morale, di dimissioni o di inabilità sia del Presidente che del Vicepresidente, dichiarando quale pubblico funzionario dovrà adempiere le funzioni di Presidente, e tale funzionario le adempirà fino a quando la causa di inabilità cessi, o venga eletto il nuovo Presidente. Il Presidente riceverà per i suoi servizi, a epoche stabilite, un’indennità, che non potrà essere aumentata né diminuita durante il periodo per il quale egli e stato eletto; ed egli non dovrà percepire durante tale periodo alcun altro emolumento dagli Stati Uniti o da uno qualsiasi degli Stati. Prima di entrare in carica, il Presidente dovrà fare la seguente dichiarazione, con giuramento o impegnando la sua parola d’onore: “Giuro, (o affermo) solennemente che adempirò con fedeltà all’ufficio di Presidente degli Stati Uniti e che con tutte le mie forze preserverò, proteggerò e difenderò la Costituzione degli Stati Uniti”.