Primissime riflessioni provvisorie sul comunicato della Corte sull’autonomia
Premessa di fondo: un comunicato, sia pure molto ampio e ben fatto, non è ancora una sentenza e qui anche le virgole contano, specie in relazione ai due quesiti referendari pendenti e alla parte finale, quella dove varie disposizioni della legge vengono salvate purché interpretate in un certo modo, “costituzionalmente orientato”, che ha bisogno di essere letto in una sentenza con tutti i dettagli
Primo punto: che fine fanno i referendum, forse superati?
Su di essi, sulla base della sentenza, dovrà esprimersi la Cassazione, in dialogo coi promotori, ma ad una prima impressione molto provvisoria i punti più contestati sono stati o direttamente colpiti dalla Corte o indirettamente, in via interpretativa. Si potrebbe quindi pensare che i quesiti siano superati e che non si debba votare su di essi. Ma bisogna veder la sentenza definitiva, in particolare per le parti dove vengono formulate interpretazioni per rendere costituzionale il testo.
Secondo punto, la sintesi: autonomia sì, ma decisamente non così
Se dovessi sintetizzare la sentenza la sintetizzerei con quel titolo; direi che essa non adotta la linea estrema di ritenere l’autonomia differenziata come di per sé incostituzionale, come se l’articolo 116.3 violasse i princìpi supremi (era una delle tesi in campo), però obiettivamente scardina alcune, non poche, delle modalità più discusse con cui quella legge lo aveva interpretato.
Terzo punto: le incostituzionalità fatte proprie nella prima parte del comunicato, attenzione agli equilibri tra Regioni e tra Governo e Parlamento
Qui la preoccupazione è duplice, nel rapporto centro-periferia non si può pesare a trasferimenti in blocco che scardinerebbero l’equilibrio solidale, ma solo mirati, in quello Governo-Parlamento a preservare il secondo evitando che deleghe generiche o fonti secondarie ne svuotino il ruolo. Non si può insomma, ad esempio, richiedere in blocco 23 materie, non è coerente con l’assetto complessivo della forma di Stato
Quarto punto: le interpretazioni della seconda parte, anche qui attenzione al Parlamento e ai possibili divari tra i cittadini di diverse Regioni
Anche la parte interpretativa fa propria quella doppia cautela: va preservato il potere di emendamento parlamentare, le leggi di autonomia non sono assimilabili a quelle non emendabili con le confessioni religiose diverse dalla cattolica, e ove ci siano materie senza livelli essenziali dele prestazioni la maggiore autonomia non potrà incidere sui diritti.
Le notazioni sulle parti finanziarie discendono da queste preoccupazioni di fondo.
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