La proposta di riforma è identica per le 2 Camere.
L’articolo 1 si riferisce alla Camera dei deputati.
L’elettore dà un voto unico che vale per una lista proporzionale bloccata corta in una circoscrizione plurinominale e per il candidato nel collegio uninominale.
Se più liste sono collegate in una coalizione ad un medesimo candidato uninominale e l’elettore vota solo il candidato nel collegio, i voti così espressi sono spalmati pro quota tra le liste proporzionali secondo le opzioni già espresse dagli altri elettori (ad es. se 9 elettori votano solo il candidato e ci sono due liste collegate, di cui la prima col doppio dei voti della seconda, 6 voti si spalmano sulla prima e 3 sulla seconda). Le coalizioni devono essere omogenee sul piano nazionale.
Nei 232 collegi (225 in 18 regioni, 1 in Val d’Aosta e 6 in Trentino Alto Adige) è eletto il candidato che arriva primo.
12 sono eletti come sempre nei collegi esteri.
I restanti 386 seggi sono attribuiti con la proporzionale, metodo del quoziente: gli sbarramenti sono del 10% per le coalizioni e del 3% per le liste, nonché del 20% regionale (o due collegi vinti) per le liste delle minoranze linguistiche.
L’articolo 2 stabilisce un identico sistema per il Senato, dove i collegi saranno 109 (102 in 18 regioni, 1 in Val d’Aosta e 6 in Trentino Alto Adige). 6 sono gli eletti all’estero. I restanti 200 sono eletti con la proporzionale.
L’articolo 3 dà una rapida delega per il ritaglio di collegi e circoscrizioni.
Dal punto di vista della rappresentanza il sistema sarebbe decisamente migliorativo perché adotterebbe le soluzioni europee (liste bloccate corte e collegi uninominali maggioritari) invece dell’anomalia italiana, tra le grandi democrazie, del voto di preferenza.
Dal punto di vista della governabilità quasi nulla cambierebbe, nel senso che se le opzioni degli elettori restano frammentate, senza una lista o coalizione che superi il 40%, dalle urne non uscirà nessun vincitore e si cercherà di comporre difficili coalizioni post-elettorali con ruolo rilevante della Presidenza della Repubblica. Vi è solo una piccola differenza, nel senso che si inserisce un limitato correttivo maggioritario legato ai collegi, mentre nelle leggi vigenti la disproporzionalità era solo dovuta allo sbarramento e alla soglia del 40%, difficilmente raggiungibile, per accedere al premio Camera.
Sulle possibilità che venga approvata vedremo il seguito dei lavori. Visti i precedenti un certo grado di scetticismo appare inevitabile.