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La legge è identica per Camera e Senato.

Dal punto di vista dell’elettore esso trova sulla scheda un candidato nel collegio uninominale che è apparentato a una o più liste proporzionali bloccate corte che comprendono un massimo di quattro nomi.

Egli può votare solo per una lista e in questo caso il voto si riporta automaticamente sul candidato uninominale collegato;

può dare due voti coerenti, a una lista e a un candidato uninominale collegato;

può votare solo il candidato uninominale, nel qual caso il voto è attribuito pro quota tra le liste proporzionali apparente secondo le opzioni già espresse dagli altri elettori (ad es. se nove elettori votano solo il candidato e ci sono due liste collegate, di cui la prima col doppio dei voti della seconda, sei voti si spalmano sulla prima e tre sulla seconda).

Non è ammesso il doppio voto incoerente.

Le coalizioni devono essere omogenee sul piano nazionale.

 

Dal punto di vista dell’assegnazione dei seggi nei 232 collegi Camera (225 in 18 regioni, 1 in Val d’Aosta e 6 in Trentino Alto Adige) è eletto il candidato che arriva primo. 12 sono eletti come sempre nei collegi esteri. I restanti 386 seggi sono attribuiti con la proporzionale, utilizzando metodo del quoziente: gli sbarramenti sono del 10% per le coalizioni e del 3% per le liste, nonché del 20% regionale (o due collegi vinti) per le liste delle minoranze linguistiche. Nelle coalizioni non vengono comunque presi in considerazione i voti delle micro-liste che ottengano meno dell’1% dei voti; quelle che ottengono tar l’1 e il 3 favoriscono i partiti alleati della stessa coalizione.

 

Al Senato, invece, i collegi sarebbero 116 (109 in 18 regioni, 1 in Val d’Aosta e 6 in Trentino Alto Adige). 6 senatori restano eletti all’estero. I restanti 193 sono eletti con la proporzionale: con formula identica a quella illustrata per la Camera.

 

Per favorire la parità di genere nei collegi plurinominali è prevista l’alternanza; sia per i capilista plurinominali sia per i collegi uninominali è previsto un tetto del 60% per candidati del medesimo genere.

 

Dal punto di vista della rappresentanza il sistema è decisamente migliore perché adotterebbe soluzioni europee (liste bloccate corte e collegi uninominali maggioritari) invece dell’anomalia, Italia sola tra le grandi democrazie, del voto di preferenza.

Dal punto di vista della governabilità, invece, il cambiamento è obiettivamente limitato, incrementale, nel senso che se le opzioni degli elettori restano frammentate, senza una lista o coalizione che superi il 40%, dalle urne non uscirà un vincitore Vi è solo una differenza, significativa anche se non risolutiva, nel senso che si inserisce un limitato correttivo maggioritario legato ai collegi, non solo matematico ma anche di tipo psicologico (nel collegio la spinta è al voto utile tra i soli candidati potenzialmente vincenti) mentre nelle leggi vigenti la disproporzionalità era solo dovuta allo sbarramento e alla soglia del 40%, difficilmente raggiungibile, per accedere al premio Camera.

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  • Lorenzo Dalai
    Rispondi

    ma un candidato può essere presente sia nel meccanismo uninominale che in quello proporzionale nel medesimo collegio ?

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