Aggiornamento 1 febbraio 2017 tenendo conto della sentenza della Corte non ancora pubblicata
Fonti: per la Camera il Dpr 30 marzo 1957, n. 361 e successive modificazioni, ultima delle quali l’Italicum;, legge 6 maggio 2015, n. 52, come modificata dalla sentenza della Corte costituzionale decisa in data 25 gennaio 2017; per il Senato il D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 come risultante dalla sentenza 1/2014 della Corte costituzionale.
Camera
L’elenco delle circoscrizioni plurinominali e il fac simile della scheda) si può scaricare qui agli allegati 1 e 2:
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-05-06;52
Come si vota: si traccia il simbolo su una lista e si possono esprimere fino a due preferenze purché di genere diverso, con l’eccezione di Val d’Aosta e Trentino Alto-Adige dove si vota in collegi uninominali
Come si assegnano i seggi: la formula è proporzionale con sbarramento al 3% e con premio eventuale. Si verifica anzitutto se nessuna lista che abbia superato il 3% dei voti validi sia arrivata naturalmente a 340 seggi. In mancanza, si verifica se la lista arrivata prima abbia conseguito almeno il 40% dei voti validi: se sì è portata con il premio a 340 seggi, altrimenti la distribuzione è proporzionale.
I voti degli elettori della Val d’Aosta, che votano in un collegio uninominale, rientrano nel computo per assegnare il premio nazionale. Idem accade anche per gli elettori del Trentino-Alto Adige che votano coi collegi uninominali della legge Mattarella.
Senato
Come si vota: al Senato in 18 Regioni l’elettore al Senato ha un’unica scheda in cui vota, in unico turno, un simbolo di partito a cui è legata una lista a livello regionale in cui la Corte Costituzionale con la sentenza 1/2014 ha inserito una preferenza unica, regolata dalla norma di chiusura dell’art. 27 del decreto legislativo 534/1993; in Val d’Aosta c’è un unico collegio uninominale maggioritario; in Trentino-Alto Adige vi sono i collegi uninominali della legge Mattarella.
Come si assegnano i seggi: si tratta di sistema proporzionale con sbarramento. Ottengono seggi le liste che superano da sole regionalmente l’8% dei voti validi. Qui ci si può però anche presentare in coalizioni: per essere riconosciute come tali esse devono superare, sommando i voti di tutte le liste, il 20 regionale%. In quel caso valgono sbarramenti più piccoli per le relative liste dentro le coalizioni: 3% regionale dei voti. Da considerare inoltre che in varie Regioni il numero dei seggi assegnati è ridotto e quindi lo sbarramento implicito è più elevato: dove si assegnano 7 seggi, ad esempio, lo sbarramento supera il 10%. Il sistema è meno distante di quello che potrebbe sembrare da quello della Camera perché gli alti sbarramenti possono produrre effetti analoghi al premio della Camera. Se infatti una lista ottiene il 40% alla Camera e ottiene, da sola o in coalizione, il 40% alla Camera, può avvicinarsi anche al Senato alla maggioranza assoluta dei seggi.
L’ha ribloggato su MAPPE nelle POLITICHE SOCIALI e nei SERVIZI.