Con chi vuole ci vediamo alle 21.40 su tg Com 24
Il mio intervento di stamani sul diritto all’ambiente in Costituzione
https://stefanoceccanti.it/diritto-allambiente-in-costituzione-il-mio-intervento-in-aula-stamani/
Decreto Brunetta sul rientro a lavoro nella Pa
https://bit.ly/3FAkfgO
Slides di spiegazione
https://bit.ly/2YAOkf6
Grazie a Daniel Verdu per la citazione
https://elpais.com/internacional/2021-10-11/la-sombra-del-fascismo-regresa-a-italia.html
Il testo della mozione Pd
https://bit.ly/3mL9iAa
Per la precisione:
L’articolo 3 della legge Scelba prevede due soluzioni possibili per lo scioglimento di associazioni che siano sostanzialmente delle ricostituzioni del disciolto partito fascista e quindi punite ai sensi della XII disposizione finale della Costituzione.
La prima (non casualmente prima: perché è vista come la regola) è una sentenza della magistratura a cui faccia seguito un decreto ministeriale che ne trae le conseguenze.
La seconda, che è concepita come eccezione emergenziale, è un decreto-legge non preceduto da sentenze.
Per questo in tutti e tre casi precedenti di applicazione della norma è stata seguita la prima strada.
Il Parlamento può quindi sollecitare una strada o l’altra o un’esigenza generica di applicazione della legge, ma in ultima analisi spetta al Governo valutare bene la strada da perseguire.
Testo
Art. 3.
(Scioglimento e confisca dei beni)
Qualora con sentenza risulti accertata la riorganizzazione del
disciolto partito fascista, il Ministro per l’interno, sentito il
Consiglio dei Ministri, ordina lo scioglimento e la confisca dei beni
dell’associazione o movimento.
Nei casi straordinari di necessita’ e di urgenza, il Governo,
sempre che ricorra taluna delle ipotesi previste nell’art. 1, adotta
il provvedimento di scioglimento e di confisca dei beni mediante
decreto-legge ai sensi del secondo comma dell’art. 77 della
Costituzione.