1 ottobre- emendamento n. 1.203, presentato dal sen.Cociancich all’articolo 1.
Al comma 1, capoverso «articolo 55 della Costituzione», sostituire il quinto comma con il seguente:
“5. Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali ed esercita funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica. Concorre all’esercizio della funzione legislativa nei casi e secondo le modalità stabiliti dalla Costituzione, nonché all’esercizio delle funzioni di raccordo tra lo Stato, gli altri enti costitutivi della Repubblica e l’Unione europea. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all’attuazione degli atti normativi e delle politiche dell’Unione europea. Valuta le politiche pubbliche e l’attività delle pubbliche amministrazioni e verifica l’impatto delle politiche dell’Unione europea sui territori. Concorre ad esprimere pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge e a verificare l’attuazione delle leggi dello Stato”.
3 ottobre- Emendamento n. 2.204, a prima firma della senatrice Anna Finocchiaro all’articolo 2
Al comma 1, capoverso «Art. 57», al quinto comma, dopo le parole: «degli organi delle istituzioni territoriali dai quali sono stati eletti» aggiungere le seguenti: «, in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi, secondo le modalità stabilite dalla legge di cui al sesto comma».
8 ottobre- Emendamento n. 30.200 (testo 2) a firma Francesco Russo (Pd) , all’articolo 30
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All’articolo 116 della Costituzione, il terzo comma è sostituito dal seguente:
“Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui all’articolo 117, secondo comma, lettere l), limitatamente all’organizzazione della giustizia di pace, m) limitatamente alle disposizioni generali e comuni per le politiche sociali, n),o), limitatamente alle politiche attive del lavoro e all’istruzione e formazione professionale, q) limitatamente al commercio con l’estero;s) e u), limitatamente al governo del territorio, possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, anche su richiesta delle stesse, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei princìpi di cui all’articolo 119, purché la Regione sia in condizione di equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio. La legge è approvata da entrambe le Camere, sulla base di intesa tra lo Stato e la Regione interessata.”.».
4. Emendamento 37.200 interamente sostituito dell’articolo a prima firma Finocchiaro (Pd)
«Capo V
MODIFICHE AL TITOLO VI DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE
Sostituire il Capo V con il seguente:
Art. 37.
(Elezione dei giudici della Corte costituzionale)
1. All’articolo 135 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente:
“La Corte costituzionale è composta da quindici giudici, dei quali un terzo nominati dal Presidente della Repubblica, un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative, tre dalla Camera dei deputati e
due dal Senato della Repubblica”;
b) al settimo comma, la parola: “senatore” è sostituita dalla seguente: “deputato”».
Conseguentemente all’articolo 39, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
«9-bis. In sede di prima applicazione dell’articolo 135 della Costituzione, come modificato dall’articolo 37 della presente legge costituzionale, alla cessazione dalla carica dei giudici della Corte costituzionale nominati dal Parlamento in seduta comune, le nuove nomine sono attribuite alternativamente, nell’ordine, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica».
Non riesco a trovare la ragione per cui un testo già approvato non possa più essere modificato dallo stesso ramo del Parlamento. Perché deve essere escluso un possibile ripensamento?