A.S. 1429-B
Art. 1
Al comma 1, capoverso “Art. 55”, al quinto comma, apportare le seguenti modificazioni:
- al primo periodo, dopo le parole: “le istituzioni territoriali” inserire le seguenti: “ed esercita funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica.“;
- al secondo periodo, sostituire le parole: “ e gli altri enti costitutivi della Repubblica e tra questi ultimi” con le seguenti: “ , gli altri enti costitutivi della Repubblica“;
- sostituire il quarto periodo con i seguenti: “Valuta le politiche pubbliche e l’attività delle pubbliche amministrazioni e verifica l’impatto delle politiche dell’Unione europea sui territori. Concorre ad esprimere pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge e a verificare l’attuazione delle leggi dello Stato.”.
FINOCCHIARO
A.S. 1429-B
Art. 2
Al comma 1, capoverso “Art. 57”, al quinto comma, dopo le parole: “degli organi delle istituzioni territoriali dai quali sono stati eletti” aggiungere le seguenti: “ , in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi, secondo le modalità stabilite dalla legge di cui al sesto comma.”.
FINOCCHIARO
A.S. 1429-B
Art. 37
Il Capo V è sostituito dal seguente:
Capo V
Modifiche al Titolo VI della parte II della Costituzione
Art. 37
(Elezione dei giudici della Corte costituzionale)
- All’articolo 135 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) il primo comma è sostituito dal seguente:
“La Corte costituzionale è composta da quindici giudici, dei quali un terzo nominati dal Presidente della Repubblica, un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative, tre dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica”;
- b) al settimo comma, la parola “senatore” è sostituita dalla seguente: “deputato”.
Conseguentemente all’articolo 39, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9 bis. In sede di prima applicazione dell’articolo 135 della Costituzione, come modificato dall’articolo 37 della presente legge costituzionale, alla cessazione dalla carica dei giudici della Corte costituzionale nominati dal Parlamento in seduta comune, le nuove nomine sono attribuite alternativamente, nell’ordine, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.
FINOCCHIARO