Modifica all’articolo 114 della Costituzione, in materia di ordinamento e poteri della città di Roma, capitale della Repubblica.
(C. 1854 cost. Barelli, C. 2938 cost. Morassut, C. 2961 cost. Ceccanti e C. 3118 cost. Meloni)
NUOVO TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE C. 1854, ADOTTATO COME TESTO BASE, COME RISULTANTE DAGLI EMENDAMENTI APPROVATI
Art. 1
- Il secondo periodo del terzo comma dell’articolo 114 della Costituzione è sostituito dai seguenti:
“La legge dello Stato disciplina l’ordinamento di Roma Capitale, riconoscendo forme e condizioni particolari di autonomia normativa, amministrativa e finanziaria e assicurando adeguati mezzi e risorse per lo svolgimento delle sue funzioni. Roma Capitale dispone di poteri legislativi definiti nelle materie di cui all’articolo 117, terzo e quarto comma, esclusa la tutela della salute, individuati con statuto speciale adottato da Roma Capitale a maggioranza dei due terzi dei componenti dell’Assemblea capitolina, sentita la Regione Lazio. Roma Capitale, nell’esercizio delle sue funzioni amministrative, assicura forme di decentramento.”
- In sede di prima attuazione della presente legge costituzionale, a Roma Capitale si applicano le leggi della Regione Lazio vigenti prima della data di entrata in vigore della medesima legge costituzionale.
Art. 2
- La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, successiva alla promulgazione.
- Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, Roma Capitale adotta lo statuto speciale di cui all’articolo 114, terzo comma, della Costituzione. A seguito dell’entrata in vigore dello statuto speciale si applicano a Roma Capitale le disposizioni di cui agli articoli 127 e 134 della Costituzione. Con legge dello Stato, sentite Roma Capitale e la Regione Lazio, sono definite le norme di attuazione.