La nuova legge elettorale per il Senato è approvabile subito dopo l’entrata in vigore della riforma
Contrariamente all’ultima bufala diffusa (e in attesa della prossima) il testo della riforma è chiaro.
La riforma costituzionale per l’approvazione della legge elettorale che regolerà il nuovo Senato ha limpidamente previsto due scadenze:
la prima è la data a partire dalla quale si può approvare la legge e da cui quindi una minoranza parlamentare può ricorrere alla Corte in via preventiva per farne valutare la costituzionalità;
la seconda è la data finale entro cui approvarla.
La prima è collocata nell’articolo 39 comma 11 della riforma dove si regolamenta il ricorso preventivo alla Corte sulle leggi elettorali nella fase transitoria, che consentirà anche il vaglio dell’Italicum: è la data di entrata in vigore della legge, cioè il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, in seguito ai risultati favorevoli al Sì.
La seconda è collocata nell’articolo 39 comma 6: si tratta di sei mesi dopo l’elezione della nuova Camera dei deputati.
Il nuovo Senato e la nuova Camera partiranno insieme: la nuova legge che prevede il voto dei cittadini sui consiglieri-senatori sarà concretamente applicabile alle Regioni man mano che essere rinnoveranno i loro consigli. Nel frattempo si applicherà la norma transitoria perché l’unica alternativa sarebbe stata quella di sciogliere anticipatamente d’imperio i Consigli regionali violando la loro autonomia.