Una mia intervista a Repubblica sul nuovo Senato #bastaunsì2016-10-122018-02-11http://stefanoceccanti.it/wp-content/uploads/2018/02/sc-logo-simple-firm.pngStefano Ceccantihttp://stefanoceccanti.it/wp-content/uploads/2018/02/sc-logo-simple-firm.png200px200px
Prof. Ceccanti, su la Repubblica del 12 ottobre 2016 leggo che secondo lei i senatori presidenziali saranno nominati “man mano che vengono meno gli attuali senatori a vita”.
La sua interpretazione mi suscita qualche perplessità.
Riporto le norme interessate, per facilitare la comprensione a chi dovesse imbattersi in questo post.
Articolo 59 modificato con la legge costituzionale:
È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.
Il Presidente della Repubblica può nominare senatori cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Tali senatori durano in carica sette anni e non possono essere nuovamente nominati.
Comma 7, Articolo 39 (Norme transitorie) della legge costituzionale:
I senatori a vita in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale permangono nella stessa carica, ad ogni effetto, quali membri del Senato della Repubblica.
Comma 5, Articolo 40 (Disposizioni finali) della legge costituzionale:
Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 59, primo comma, della Costituzione, i senatori di cui al medesimo articolo 59, secondo comma, come sostituito dall’articolo 3 della presente legge costituzionale, non possono eccedere, in ogni caso, il numero complessivo di cinque, tenuto conto della permanenza in carica dei senatori a vita già nominati alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.
Come si concilia la sua interpretazione, secondo la quale la somma dei senatori a vita e dei senatori settennali non può eccedere il numero di 5, con il fatto che al momento della approvazione della legge costituzionale i senatori a vita già nominati fossero 6? Sapevano i costituenti che uno sarebbe deceduto prima dell’entrata in vigore della legge?
Mi vien da pensare che il costituente abbia voluto mettere un freno al diritto di nomina del presidente della repubblica per evitare quanto già successo: siamo arrivati ad avere ben 11 senatori a vita.
Mi spiego.
Poiché i senatori presidenziali non decadono con la fine del mandato del Presidente, quando arriva il nuovo Presidente ci potrebbero già essere dei senatori settennali in carica e con l’art. 40, disposizioni finali, si afferma che il nuovo Presidente può effettuare delle nomine purché non si superi il numero di 5 senatori settennali; ciò anche in considerazione (“tenuto conto”) della presenza dei senatori a vita e “fermo restando” che intanto l’ex Presidente è diventato senatore a vita di diritto.
Prof. Ceccanti, su la Repubblica del 12 ottobre 2016 leggo che secondo lei i senatori presidenziali saranno nominati “man mano che vengono meno gli attuali senatori a vita”.
La sua interpretazione mi suscita qualche perplessità.
Riporto le norme interessate, per facilitare la comprensione a chi dovesse imbattersi in questo post.
Articolo 59 modificato con la legge costituzionale:
È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.
Il Presidente della Repubblica può nominare senatori cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Tali senatori durano in carica sette anni e non possono essere nuovamente nominati.
Comma 7, Articolo 39 (Norme transitorie) della legge costituzionale:
I senatori a vita in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale permangono nella stessa carica, ad ogni effetto, quali membri del Senato della Repubblica.
Comma 5, Articolo 40 (Disposizioni finali) della legge costituzionale:
Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 59, primo comma, della Costituzione, i senatori di cui al medesimo articolo 59, secondo comma, come sostituito dall’articolo 3 della presente legge costituzionale, non possono eccedere, in ogni caso, il numero complessivo di cinque, tenuto conto della permanenza in carica dei senatori a vita già nominati alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.
Come si concilia la sua interpretazione, secondo la quale la somma dei senatori a vita e dei senatori settennali non può eccedere il numero di 5, con il fatto che al momento della approvazione della legge costituzionale i senatori a vita già nominati fossero 6? Sapevano i costituenti che uno sarebbe deceduto prima dell’entrata in vigore della legge?
Mi vien da pensare che il costituente abbia voluto mettere un freno al diritto di nomina del presidente della repubblica per evitare quanto già successo: siamo arrivati ad avere ben 11 senatori a vita.
Mi spiego.
Poiché i senatori presidenziali non decadono con la fine del mandato del Presidente, quando arriva il nuovo Presidente ci potrebbero già essere dei senatori settennali in carica e con l’art. 40, disposizioni finali, si afferma che il nuovo Presidente può effettuare delle nomine purché non si superi il numero di 5 senatori settennali; ciò anche in considerazione (“tenuto conto”) della presenza dei senatori a vita e “fermo restando” che intanto l’ex Presidente è diventato senatore a vita di diritto.
Le sarò grato se mi chiarisse questo aspetto.
Sergio Bagnasco