A: elezione dei giudici costituzionali
Il Parlamento in seduta comune che ha questo sito autonomo quasi sconosciuto
https://www.parlamento.it/home
è chiamato ad eleggere da mesi un giudice costituzionale scaduto a cui se ne aggiungeranno altri tre a dicembre
Qui trovate i resoconti della legislatura
https://parlamento18.camera.it/13
i primi 2 sono per l’elezione dei membri laici del Csm, gli altri 8 sono quelli andati a vuoto per il giudice mancante.
Il tema, insieme al Parlamento in seduta comune, è trattato dal Manuale MC a pag. 70 e alle pp. 141/146 e da quello GL alle pp. 153/159
B: sfiducia al singolo ministro e revoca
La lezione si svilupperà quindi con un’esposizione della dottoressa Iannaccone sulla sfiducia al singolo ministro e sul potere di revoca.
La dottoressa Iannaccone ha predisposto il seguente schema.
“In assenza di una previsione esplicita, la dottrina giuridica maggioritaria si è orientata nel ritenere che la revoca di un ministro da parte del capo di Governo, o meglio su sua proposta e su approvazione del Presidente della Repubblica, rispettando lo schema stabilito dall’articolo 92 della Costituzione per la formazione del governo, non sia ammessa. L’allontanamento dall’incarico del titolare di un dicastero, quindi, è possibile solo nel caso di dimissioni o di sfiducia individuale nei suoi confronti. Quest’ultima è stata introdotta alla Camera nel 1986 attraverso una modifica espressa del Regolamento che ha novellato l’articolo 115 e al Senato, negli stessi anni, in via di prassi, attraverso un parere della Giunta per il Regolamento.
L’introduzione di tale meccanismo, avvenuta quindi a metà degli anni Ottanta, prendeva atto dell’accresciuta indipendenza del singolo ministro in qualità di vertice politico dell’amministrazione di settore e della possibilità che avesse un personale rapporto con la maggioranza che poteva utilizzare anche per rafforzare la propria posizione a discapito della compattezza della compagine governativa. Allo stesso tempo, in tal modo si voleva rafforzare l’organo esecutivo in un contesto in cui era possibile ricorrere molto facilmente al voto segreto contro un ministro dato che, trattandosi di un voto su una persona, in base a quanto stabilito dai regolamenti, non poteva avvenire a scrutinio palese. Si trattava, quindi, di evitare che una parte della maggioranza votasse in accordo con l’opposizione contro un ministro, facendo così venir meno la coesione dell’intero schieramento maggioritario.
Questa disciplina contingente, occasionata da vicende dell’epoca in cui era stata introdotta, è stata poi legittimata nel 1995 dal caso del ministro della Giustizia del governo tecnico Dini, Filippo Mancuso, sempre più sgradito alla maggioranza parlamentare che appoggiava quel governo.
Ad oggi, il cd. “caso Mancuso” rappresenta l’unico episodio di approvazione di una mozione di sfiducia individuale nei confronti di un titolare di un dicastero. Su tale questione è stata chiamata ad esprimersi, oltre che la Giunta per il regolamento del Senato, anche la Corte costituzionale, in seguito ad un conflitto di attribuzioni sollevato dallo stesso ministro interessato.”
Questione da dibattere dopo l’esposizione:
se la riforma costituzionale sul Premierato prevede la possibilità di chiedere la revoca ha ancora senso la sfiducia individuale?
C: gruppi parlamentari
Passando poi al tema dei Gruppi parlamentari vi rinvio anzitutto alle pagine istituzionali dei Regolamenti di Camera e Senato:
https://www.senato.it/istituzione/il-regolamento-del-senato/capo-iv/articolo-14-1
I gruppi sono trattati nel Capitolo III del Manuale MC e nel paragrafo 5 del Cap. V del Manuale GL
I gruppi sono soggetti necessari al funzionamento delle Camere e tendenzialmente rispecchiano il pluralismo politico come uscito dalle elezioni, la Costituzione negli articoli 72.3 e 82.2 li usa infatti come parametro nella formazione delle Commissioni (p. 78 Manuale MC). Sono ampiamente normati nei Regolamenti. Alla Camera è presente un requisito numerico di 14 deputati che scatterà dalla prossima legislatura come conseguenza della riduzione dei parlamentari secondo quanto deciso nel Novembre 2022, per ora vale ancora il limite di 20 di cui parla il Manuale; sono però possibili deroghe da parte dell’Ufficio di Presidenza), al Senato dove ora il limite è già sceso a 6 sono presenti anche requisiti politici di tendenziale corrispondenza alle liste elettorali, con l’obiettivo di disincentivare la nascita di nuovi gruppi in corso di legislatura, che però nella prassi fa fatica ad imporsi (p. 81). L’appartenenza a un gruppo è tendenzialmente obbligatoria, con qualche eccezione al Senato (senatori di diritto e a vita, senatore che ha abbandonato il proprio gruppo o che ne è stato espulso, pag. 78). Ad inizio di legislatura (Ivi) i Gruppi si costituiscono ed eleggono i propri organi, a partire dai Presidenti sulla base di un atto denominato Regolamento (Senato) o Statuto (Camera). Tranne i pochi esentati al Senato i non iscritti sono riuniti nel Gruppo Misto. Dal 1997 è ammessa alla Camera dentro il Gruppo Misto sulla base di alcuni requisiti numerici la formazione di componenti politiche, ossia una sorta di sotto-gruppi (p. 80); idem dal 2022 al Senato.
La natura giuridica dei gruppi tra società e Stato, tra partiti e istituzioni, è anfibia, per un verso sono associazioni (anche se la loro esistenza è obbligatoria), per altro sono soggetti interni alla Camere ma non veri e propri organi delle stesse, sono raccordati ai partiti (che prevedono norme relativi ad essi nei propri Statuti), ma operano comunque con autonomia dentro le Camere.
Uno dei dilemmi maggiori rispetto al rapporto tra singoli e gruppi è se debba prevalere un’impostazione liberale tradizionale secondo cui il centro sarebbe il divieto di mandato imperativo (art. 67) o una democratica basata sulla sovranità popolare e sul principio di responsabilità di fronte ai cittadini (artt. 1 e 49) che porta a considerare come decisiva la disciplina di voto con eventuali sanzioni nel caso in cui essa sia trasgredita. Nelle democrazie parlamentari contemporanee è prevalente questo secondo approccio (p. 93). I Regolamenti parlamentari prevedono alcuni vincoli di trasparenza e di merito ai Regolamenti-Statuti dei Gruppi, che però hanno poi un’ampia autonomia.
Mentre in anni recenti si è molto compresso il finanziamento pubblico dei partiti, viceversa si è esteso quello ai gruppi, sostanzialmente in proporzione ai componenti dei medesimi, con l’introduzione di alcuni strumenti di controllo (p. 99). Questa combinazione ha come effetto una crescita del ruolo degli eletti dentro ciascun partito.
Il Manuale G-L ha un approfondimento a pag. 133 sulla natura ambigua dei gruppi, come certificata dalla Corte di Cassazione e dalla Corte Costituzionale (per la Cassazione ciò comporta che i conflitti tra gruppi e singoli parlamentari debbano essere risolte dalla giustizia domestica interna alle Camere) ; a pag. 134 illustra le eccezioni introdotte all’obbligo di iscrizione al Senato nel 2017 (senatori a vita) e nel 2022 (chi abbandona i gruppi per dimissioni o espulsione e non aderisce ad altri: è una norma contro il trasformismo). Questo status dà luogo a minori diritti nello svolgimento del proprio ruolo, a favore di un’impostazione più centrata sui gruppi e tesa a scoraggiare il trasformismo.
Come vedremo oltre e come segnala tale Manuale il ruolo dei Gruppi è di particolare rilievo per la già accennata composizione di norma proporzionale delle Commissioni e per la composizione di quel fondamentale organo di programmazione che è la conferenza dei Presidenti dei gruppi (p. 141).
Dati empirici
Si è partiti con 9 gruppi sia alla Camera sia al Senato; nella legislatura precedenti si era partiti da 7 gruppi in entrambe ma poi si era arrivati a 9 alla Camera e 10 al Senato.
Camera
I gruppi alla Camera sono ora 10, dopo la scissione tra Italia Viva ed Azione, entrambi in deroga rispetto alla soglia di 20, mentre il gruppo originario superava quella soglia.
Erano partiti in deroga sia Alleanza Verdi Sinistra (che aveva superato lo sbarramento del 3% della legge elettorale) e Noi Moderati che non lo aveva superato ma che ha avuto alcuni eletti di coalizione nei collegi e che poi ha avuto qualche prestito da parte di Fratelli d’Italia per arrivare a 9.
Nel Misto nel Misto vi sono le componenti Più Europa, Minoranze Linguistiche e alcuni singoli
https://www.camera.it/leg19/46
Senato
Nessuno ha usufruito della possibilità di non essere iscritto. I senatori a vita, come in precedenza, si collocano normalmente nel Misto o in quello delle Autonomie per aiutare le minoranze linguistiche a raggiungere la soglia.
I gruppi sono rimasti 9 perché i senatori di Azione dopo la scissione, essendo pochi, sono finiti nel Misto.
Il Misto è composto da singoli e da due componenti politiche, quella dell’Alleanza Verdi-Sinistra presente sin dall’inizio e da quella di Azione creatasi dopo la scissione. Da notare il gruppo Civici d’Italia che è stato possibile col prestito di alcuni eletti in Fdi.
https://www.senato.it/composizione/gruppi-parlamentari/riepilogo-della-composizione
Esaminiamo ora i cambiamenti individuali di gruppo, senza considerare quelli collettivi e quelli per subentro, dimissioni o decesso o prestito concordato di inizio legislatura.
Qui trovate i dettagli per la Camera:
https://www.camera.it/leg19/1083
Sono stati 13, non molti in sé, però 5 sono di passaggi dalle opposizioni alla maggioranza, il che significa 10 voti in più per la maggioranza, decisamente non pochi, il 5% dell’Aula.
1 da Avs al Misto (Soumahoro); 1 da Avs al Pd (Evi); 1 da M5s a Azione (Onori); 2 da Az-Iv a Fi (Castiglione e Costa); 1 da Az al Misto (Carfagna); 1 da M5s a Fi (Lovecchio); 1 da Iv a Fi (De Monte); 1 da Fdi a Misto (De Bertoldi); 1 da Iv a Misto (Marattin); 1 da Lega a Misto (Minardo); 1 da Misto a Noi Moderati (Brambilla); 1 da Noi Moderati a Misto (Cesa) .
I passaggi da opposizioni alla maggioranza sono quelli sottolineati.
Qui i dettagli per il Senato:
I casi sono stati 7, di cui ben 4 dalle opposizioni alla maggioranza, che ha così conquistato 8 voti in più, quasi il 4 per cento dei seggi.
1 dal Misto alle Autonomie (Rubbia), 2 da M5s a Fi (De Rosa e Trevisi), 1 da Pd a Iv (Borghi), 1 da Autonomie a Iv (Musolino), 2 da Az a Misto (Gelmini e Versace)
Qui la banca dati del prof. Curreri
http://www.lacostituzione.info/index.php/2019/10/14/banca-dati-sulla-mobilita-parlamentare/
Lascia un commento