L’ordinanza della Cassazione sul referendum autonomia e una nota critica

Il testo dell’ordinanza della Cassazione sui referendum autonomia

https://drive.google.com/file/d/1-BtlPj27pNflnq5uB8bGmVQNpZ0K-LCL/view?usp=sharing

e qui una mia nota critica

Un’ordinanza che lascia perplessi e che potrebbe non convincere la Corte costituzionale

Si può fare un referendum su una legge dichiarata dalla Cassazione stessa non applicabile e con un quesito riscritto in modo non chiaro?

L’ordinanza della Cassazione ha anzitutto un prima parte in cui si riassumono le vicende che vanno dalla presentazione dei quesiti alla verifica delle firme dei cittadini e delle delibere regionali, oltre ad altre questioni (pagine da 1 a 11).

Da pagina 12 inizia la ricostruzione della sentenza della Corte costituzionale fino a pagina 19.

A pagina 19, paragrafo 8.2, la Cassazione individua l’analogia col caso di modifiche parlamentari successive alla presentazione di un quesito e ricorda puntualmente (paragrafo 8.3), come era stato previsto, i parametri della sentenza 68/1978, ossia il cambiamento dei “principi ispiratori” e/o dei “contenuti normativi essenziali”.

Fatto qualche altro passaggio per affermare la propria competenza (paragrafo 8.5) si riferisce ai propri precedenti e individua come tale soprattutto quello relativo ai voucher, dove però prima del referendum la normativa fu integralmente abrogata (8.7).

Giunti al punto 9.1 la Cassazione ammette che “la Corte ha inciso in maniera assai intensa sulla legge in questione” e dedica parecchie pagine dalla 25 alla 31 per motivare questo giudizio, ribadito nel punto 9.4 con l’espressione “amplissimo ventaglio di censure”.

Ma se la Corte ha inciso “in maniera assai intensa” e con un “amplissimo ventaglio di censure” come è possibile sostenere che non siano cambiati i principi ispiratori?

Qui veniamo al cuore della decisione, i tre passaggi del paragrafo 9.4 a pag. 32.

Per il primo si fa riferimento alle volontà soggettive dei ricorrenti alla Corte che avrebbero voluto un’abrogazione totale della legge ma, come detto in precedenza dalla stessa Corte, per stabilire se i principi ispiratori sono cambiati l’argomento delle volontà soggettive dei ricorrenti, pur da valutare attentamente, non sembra poter essere ritenuto vincolante.

Per il secondo le interpretazioni adeguatrici della Corte che hanno salvato vari punti qualificanti della legge salverebbero un “nucleo normativo” della legge. Questo è vero, ma il punto è se queste interpretazioni adeguatrici hanno cambiato o no i principi ispiratori originari. Il fatto che siano interpretazioni di per sé non lo esclude.

Il punto però più discutibile è decisamente il terzo: anzitutto si ammette che al Parlamento “spetterà..colmare i vuoti..in modo tale da assicurare la pinea funzionalità della legge”. La Cassazione cui sta dicendo che il referendum si svolgerebbe su una legge al momento bucherellata e non pienamente applicabile: ma questo è ammissibile? Ma, ancor più, la Corte ci dice che i principi ispiratori restano gli stessi dell’articolo 116 terzo comma della Costituzione. Ora gli elettori non sono chiamati a votare su quell’articolo della Costituzione, il punto è invece se siano rimasti uguali o meno i principi ispiratori prima e dopo l’intervento della Corte.

L’ordinanza poi spiega invece perché è superato il quesito parziale.

Però sorge un altro serio argomento di perplessità, relativo al quesito da stampare sulle schede. La sentenza di accoglimento parziale della Corte dovrebbe comunque portare, ove si ritenessero confermati gli stessi principi ispiratori, a un quesito tipico da referendum abrogativo parziale, con l’elenco puntuale delle disposizioni da abrogare. Qui invece la Cassazione adotta una tecnica alquanto semplificatrice per cui il quesito risulterebbe così: “Volete che si abrogata la legge..come risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n, 192/2024?”

Ora mi sembra che si possono prospettare parecchi dubbi sul fatto che queste motivazioni (specie la terza sulla legge non pienamente applicativa) e questa formulazione del quesito possano essere ritenute soddisfacenti dalla Corte costituzionale, vista la sua giurisprudenza rigorosa sulla chiarezza e univocità dei quesiti da sottoporre agli elettori per un giudizio consapevole.


Commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *