Corso diritto costituzionale italiano e comparato 2025 – prime sei lezioni raggruppate

Corso diritto costituzionale italiano e comparato 2025 – prime sei lezioni raggruppate

Prof. Stefano Ceccanti

Il programma è a questo link

https://corsidilaurea.uniroma1.it/sites/default/files/diritto_costituzionale_italiano_e_comparato_a-l_prof._ceccanti_a.a.2024-25.pdf

Suddivisione per chi lo fa in due esoneri, salve le integrazioni delle lezioni che saranno indicate:

programma primo esonero- Manuale Amato-Clementi su Forme di Stato e Forme di Governo; Capp. I, II, IV, V, X del Manuale Frosini (Metodo, Teoria e storia del costituzionalismo, Forme di Stato, Forme di governo, sistemi elettorali, Unione europea), lezione sulla Germania e lezioni della settimana europea

Programma del secondo esonero: Manuale Frosini capp. III, VI, VII, VIII, XI ossia Famiglie giuridiche, Parlamenti, Capi di Stato, Diritti e libertà, Giustizia costituzionale

Programma secondo esonsero

Lezioni registrate prima parte con registrazioni audiovideo da tenere presenti

https://www.radioradicale.it/scheda/752473/le-elezioni-tedesche-e-lincubo-weimar

(25 febbraio)

LEZIONE  I 24.02.25 

Le regole del gioco

Premessa

Anzitutto benvenuti.

Scopo della lezione introduttiva di oggi è di fissare le regole del gioco, partendo dal piano delle lezioni

Ove non diversamente indicato lezione 8.30-10.00 senza intervallo in Aula B.

Passiamo a cinque punti di dettaglio

  1. siti di riferimento: personale, universitario, Dpce, Nomos, Federalismi, mailing list, Radio Radicale

Il giorno precedente ad ogni lezione troverete una traccia minima di quello che si dirà il giorno successivo nel sito Internet personale

www.stefanoceccanti.it

Il sito universitario di riferimento del corso è questo:

https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/users/stefanoceccantiuniroma1it

Lì trovate le info generali e, sulla destra, i link di documentazione, oltre che il programma di esame che si basa sui due Manuali Frosini e Amato-Clementi. Nelle lezioni introduttive verranno gli Autori a darvi di persona alcune coordinate.

Più in generale segnalo che potete trovare materiale interessante rispetto a questa materia sul sito dell’associazione Dpce:

http://www.dpce.it/

Esso rinvia anche alle due riviste, Dpce cartacea e on line, che sono indispensabili soprattutto per le tesi di laurea nella disciplina. Per consultare Dpce potete andare alla Biblioteca del terzo piano.

Altrettanto indispensabile nella disciplina è la rivista on line Nomos, diretta dal prof. Lanchester e che fa riferimento al nostro Dipartimento

Molto utile anche la rivista Federalismi

https://www.federalismi.it

Altra documentazione la potete ricevere on line da me iscrivendovi a questa mailing list

https://wordpress.us17.list-manage.com/subscribe?u=4a0f6a739951cd8f1854e3956&id=b42a761815

Altra ancora dal sito di Radio Radicale con la ricerca per nome o per parole chiave

 www.radioradicale.it

  • Le modalità di esame

A partire da questo corso l’esame è solo ORALE.

I frequentanti però possono suddividere il programma in due parti, Per la prima è possibile fare un esonero scritto su 15 domande che farà media con il resto dell’esame, Il programma del primo esonero sarà quello della parte di corso svolta sino lì. La data è il 2 aprile 2025, salvo problemi.

  • Pubblicazioni utili

Elenco aggiornato delle mie pubblicazioni (con i link per leggerle quasi tutte)

https://bit.ly/3sX4qKN

Qui le sole pubblicazioni 2025

Ne trovate molte anche su

https://www.academia.edu

  • Spazio per interventi degli studenti e interazioni con studenti

La parte finale della lezione è riservata a interventi di varia natura degli studenti, anche per rispondere a domande di utilità collettiva. Sono possibili in particolare interventi di presentazione di iniziative delle varie associazioni studentesche.

Segnalo quella di Minerva venerdì alle ore 11 in Sala Lauree e quella della Fuci martedì 4 ore 15 sempre in sala lauree, le trovate qui

Nella prima lezione individuerò anche alcuni rappresentanti con cui creerò un gruppo whatsapp per le comunicazioni.

  • Brevi cenni generali introduttivi

Si chiariranno quindi i concetti di “diritto costituzionale” e “comparazione”, oltre che il metodo usato, ossia il metodo “combinatorio” (Duverger) che parte dai dati normativi e arriva ai concreti esiti nell’ordinamento, tenendo conto in particolare del sistema dei partiti e del contesto sociale, combinando i vari elementi senza confondere elementi “costitutivi e condizionanti” (Amato-Clementi).

Da dove partiamo: il Manuale Amato-Clementi

Partiremo quindi dalla parte di materia del Manuale Amato-Clementi, che verranno in seguito affrontati dal prof. Clementi. Diamo solo qualche orientamento minimo prima della spiegazione.

Le forme di Stato ci danno dei concetti guida nel rapporto cittadino-Stato capaci di darci ragione della differenza qualitativa tra regimi democratici che incarnano pur con i loro difetti i contenuti dell’articolo 16 della Dichiarazione rivoluzionaria francese del 1789 (garanzia dei diritti e separazione dei poteri) dai regimi autocratici.

Dentro la forma democratica di Stato cominceremo ad orientarci sulle forme di governo, distinte anzitutto su come affrontano il tema della separazione e dell’equilibrio delle istituzioni tra Parlamenti, Governi e Capi di Stato (forma presidenziale a separazione, forma parlamentare a collaborazione, forma direttoriale a collaborazione iniziale e problematiche della forma semi-presidenziale) nonché rispetto alle Corti costituzionali e alle condivisioni di sovranità ai livelli superiori allo Stato nazionale.

Suggerisco altresì questo breve testo di Maurice Duverger sul fatto che la forma di Stato democratica e le sue forme di governo si basano sull’accettazione del pluralismo delle verità, del fatto che ciascuno è portatore solo di una parte di verità

https://bit.ly/41u95av

Domani ci occuperemo delle elezioni tedesche a partire dalla scheda

https://bit.ly/3LsGUBb

e dai primi risultati disponibili

Lezione II 25.02.25

La registrazione audiovideo dell’incontro sulla Germania

https://www.radioradicale.it/scheda/752473/le-elezioni-tedesche-e-lincubo-weimar

Analisi sul voto tedesco e le sue conseguenze

Dettaglio dei risultati

https://bundeswahlleiterin.de/en/bundestagswahlen/2025/ergebnisse/bund-99.html

https://en.wikipedia.org/wiki/2025_German_federal_election

De Petris su come si forma il governo in Germania

https://drive.google.com/file/d/1W5vYDz7-JSRIQmu3HLa1f5a_lNXGqm-O/view?usp=sharing

Valutazioni della stampa estera

https://www.lemonde.fr/idees/article/2025/02/24/elections-legislatives-en-allemagne-une-triple-secousse_6561708_3232.html

https://www.politico.eu/article/german-election-results-2025-friedrich-merz-cdu-europe

https://www.politico.eu/article/germany-election-friedrich-merz-cdu-olaf-scholz-spd-afd

LEZIONE III  26.02.25

Materiali della lezione di ieri

Slide prof. Lanchester

https://docs.google.com/presentation/d/1XWqUXyPFSjX21lPWjdR3OKxILrqhKpxX/edit?usp=sharing&ouid=110265957338627931912&rtpof=true&sd=true

Slide prof. Zei

https://drive.google.com/file/d/1Df6b9Hg9l6qSL8GVTPgq11-I1yoPUsXm/view?usp=sharing

Link alla pagina della fondazione Adenauer con i paper sulle elezioni curati dal prof. De Petris

https://www.kas.de/de/web/italien/statische-inhalte-detail/-/content/bundestagswahlen-2025

Premesse allo studio del Manuale Amato-Clementi (su cui il giorno 5 verrà il prof. Clementi)

 Per capire il Manuale rispetto alle forme di Stato cessate alternative alla democrazia pluralista (socialista, modello Urss e democrazie popolari; autoritaria a partire dal fascismo italiano) si suggerisce

per la forma socialista di leggere anzitutto questa illustrazione di Stalin alla Costituzione del 1936, in particolare pagg. 34-25 sulla base di classe e il rigetto del pluralismo politico

https://bit.ly/3WPOQyr

 e qui la breve ma efficace confutazione che ne fa Duverger

http://bit.ly/3XQTWek

qui il testo della Costituzione

http://www.dircost.unito.it/cs/pdf/19361205_urssCostituzione_ita.pdf

rilevanti sono soprattutto gli articoli 1, 4 , 125, 126, 141 e 142

Per la forma autoritaria qui il testo costituzionale portoghese 1933 vigente al 1945 (che ha il vantaggio di essere un testo organico a differenza delle varie leggi italiane di erosione dello Statuto e delle varie spagnole e peraltro manca anche un vero testo della Germania nazista)

http://bit.ly/3YbeRJu

Da segnalare in particolare i limiti alle libertà nell’art. 20.2, 22, 23, 89.2

qui il commento di Amedeo Giannini sul testo 1933 che sottolinea le somiglianze col fascismo, in particolare alle pp. 44/45

https://bit.ly/3RwEhiN

 e qui il commento di Manlio Fancelli sul testo 1933 vigente al 1945, che segnala il tentativo di presentarsi come una via di mezzo tra democrazie e regimi autoritari

https://bit.ly/3Htn5Wq

Diamo un’occhiata anche a qualche testo spagnolo del dopoguerra con cui il Regime tenta un lifting democratico. Questa è la Carta dei diritti del 1945: attenti però al confessionalismo (art. 6) e ai limiti (12 e 33): subito dopo c’è il precedente Fuero del Lavoro del 1938, che è invece di chiara ispirazione fascista anche con l’uso del termine “totalitaria”.

http://www.dircost.unito.it/cs/docs/spagna1945.htm

Qui la confutazione dello Stato autoritario in due spiegazioni di Peces Barba a pagg. 55/56 spiega che il limitato riconoscimento dei diritti era poi svuotato dal codice penale e alle pagg. 124-125 come lo Stato autoritario arrivi a negare il pluralismo delle identità regionali con l’ossessione dell’uniformità della nazione (un’ode alla Spagna scritta in catalano dal poeta Maragall proprio per affermare la conciliazione di unità e pluralismo secondo la censura avrebbe dovuto essere tradotta comunque in castigliano)

http://bit.ly/3EnC9V2

Per ciò che concerne la forma di Stato liberale cerchiamo di capirla per oggi a partire dallo Statuto Albertino per differenza rispetto alla nostra Costituzione:

http://www.dircost.unito.it/cs/docs/albertino1848.htm

manca un’apertura sovranazionale, una procedura particolare di revisione e un organo di giustizia costituzionale.

L’uguaglianza è solo formale (art. 24), c’è grande insistenza sulla proprietà in assenza di limiti (p. 29), non ci sono diritti economico-sociali, non si precisano i diritti di elettorato attivo e passivo.

Nella prossima lezione la vedremo attraverso i testi costituzionali francesi

LEZIONE IV 03.03.25

Ripartiamo dalla spiegazione dello Stato liberale

Questa volta partendo dalla Costituzione orleanista francese del 1830, che rivela un equilibrio più avanzato rispetto al nostro Statuto

http://www.dircost.unito.it/cs/docs/francia14a.htm

la Costituzione è pattizia tra Re e Parlamento

si parte dai diritti anziché dal Re

Per il resto però i testi sono simili:

il diritto più importante è la proprietà, l’uguaglianza è solo formale, non è prevista giustizia costituzionale né una procedura specifica di revisione-

Rispetto alla forma di governo l’esecutivo è ancora spostato sul Sovrano, manca la figura del vertice del Governo distinta dal capo di Stato, non è formalizzato il rapporto fiduciario, c’è solo l’impeachment con la prima Camera che accusa e la seconda che giudica (art. 47, che corrisponde all’art. 36 dello Statuto)

Nella prassi il sistema tende a passare dalla monarchia costituzionale pura in cui il Governo è del Re ed è separato dal Parlamento a un doppio rapporto fiduciario (orleanismo: il Governo risponde sia al Re sia al Parlamento).

Gli esiti successivi sono poi diversi perché il doppio rapporto fiduciario che pesa alla pari è un equilibrio instabile: in Francia, a differenza del Regno Unito col Governo di gabinetto, col Governo comitato direttivo della maggioranza, si slitta verso la variante assembleare della forma parlamentare, in Italia si mantengono tratti dualisti di forte incidenza del Sovrano (si vedano in particolare le pp. 45-46 del Manuale).

L’orleanismo si trasforma da monarchico a repubblicano con le leggi costituzionali della Terza Repubblica con qualche assestamento diverso:

il Senato non più regio, è eletto indirettamente dai deputati e dai rappresentanti territoriali

http://www.dircost.unito.it/cs/docs/org_senato1875.htm

il Presidente della Repubblica ha mandato settennale e ha poteri modellati su quelli del Re; può sciogliere ma col consenso del Senato; è creata una procedura di revisione costituzionale

http://www.dircost.unito.it/cs/docs/francia1875.htm

Sulle leggi ha solo un potere di rinvio temporaneo; è prevista anche per lui una procedura di impeachment

http://www.dircost.unito.it/cs/docs/rap_pot_pub1875.htm

Dopo questa sintetica panoramica delle Forme di Stato cessate attraverso alcune Costituzioni torniamo al Manuale.

Stato liberale: si afferma il concetto di supremazia della legge in luogo della precedente supremazia del sovrano (p. 41), che si esprime però in modi diversi a seconda dei contesti. Nel concetto di rule of law britannico è ricompresa l’idea di una legge che nasce da diritti che preesistono, mentre altrove il concetto di Stato di diritto è meno garantista perché parte invece dal principio che i diritti nascano dalla legge (p. 42). Diversi anche gli esiti sulle forme di governo, dalla forma del governo di Gabinetto e del suo premier col Governo comitato direttivo della maggioranza (Regno Unito, con l’ultimo Governo ‘di lotta’ e l’ultimo scioglimento ‘di lotta’ nel 1832-1834 e lo spostamento di poteri dal re al Premier), a quella assembleare francese della III Repubblica in cui il Governo è invece il comitato esecutivo della maggioranza (con l’ultimo scioglimento di lotta del 1877 di Mac Mahon il presidente perde i poteri ma non si trasferiscono sui Presidenti del Consiglio che hanno maggioranze deboli ed eterogenee), mentre l ’Italia conserva tratti dualisti (pp. 45.46).

Diversa, segnata da un dualismo istituzionale dovuto anche alla dimensione di scala, è invece l’evoluzione della forma presidenziale Usa (p. 47).

Stato socialista si sottolinea che l’espansione dello Stato nell’economia aveva confinato a livelli minimi l’iniziativa provata (p. 73) e sul piano istituzionale si era tradotta nel rifiuto della separazione die poteri e nell’asservimento delle istituzioni al partito unico con elezioni-ratifica delle sue decisioni (pp. 74-75). Dopo il 1989 molte delle sedicenti democrazie popolari dell’area europea si sono avvicinate agli standard degli Stati sociali dell’Unione entrando anche nell’Unione europea o proponendosi come candidati. Nei Paesi dell’ex-Urss sono state introdotte forme di economia di mercato, ma questo non è stato accompagnato da un’effettiva transizione al pluralismo e alla separazione dei poteri.

Anche la forma di Stato autoritaria si è basata sull’analogo rifiuto del pluralismo e della separazione dei poteri, affidandosi a partiti unici con elezioni-ratifica (p. 89) ed anche col superamento delle assemblee rappresentative a favore di assemblee segnate da una forma corporativa gestita dallo Stato (pp. 88-89). La loro fine negli anni Settanta ha portato all’adesione all’Ue e agli standard delle democrazie consolidate.

Lezione V 04.03.25

Anzitutto alcune ultime considerazioni sulle forme di Stato

Superate le forme cessate, arriviamo allo Stato sociale.

In esso e abbiamo un maggiore interventismo statale in economia (p. 58 del Manuale) che tiene conto della naturale pluriclasse di Stati segnati dal suffragio universale.

Se torniamo ai testi vediamo quindi tutta la differenza rispetto all’ultima Costituzione vigente il cui testo risente dell’ispirazione liberale precedente, quella Usa, i cui primi dieci emendamenti enunciano libertà dallo Stato, dal primo che inizia dalla libertà religiosa al decimo che privilegia le libertà della persona dalle istituzioni e degli Stati federali rispetto al Governo federale

http://www.dircost.unito.it/cs/docs/stati%20uniti%201787.htm

Nel caso tedesco vediamo anzitutto l’art. 1 con l’impegnativo perno della clausola riassuntiva della dignità umana e la definizione esplicita di Stato sociale dell’art. 20, passando per il 7 sull’istruzione

https://www.pul.it/cattedra/upload_files/310/Legge%20fond.Repubblica%20Federale%20di%20Germania.pdf

In quello francese bisogna tenere presenti sia il Preambolo del 1958 sia quello del 1946 e la Dichiarazione del 1789 (questi ultimi vigenti in quanto richiamati dal primo)

https://www.conseil-constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/site_italien/constitution_italien.pdf

Il salto dallo Stato liberale a quello sociale si vede bene nello scarto tra 1789 e 1946

http://www.dircost.unito.it/cs/docs/francia1789.htm

http://www.dircost.unito.it/cs/docs/francia194.htm

Per la Spagna dice già molto il Preambolo con l’identificazione di vari principi e valori ma poi anche l’art. 1 con la definizione di Stato sociale

https://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=14388%3Acostspagna&catid=70&Itemid=137

Ancora più marcata l’enfasi sociale nella Costituzione portoghese, dovuta alle caratteristiche della transizione, e poi moderata in via interpretativa (e anche di revisione a singoli articoli= negli anni successivi

http://bit.ly/3Y6Aqe7

Questi mutamenti di estensione del ruolo dello Stato ha per conseguenza istituzionale un maggior ruolo dei Governi (p. 64) che nelle grandi democrazie continentali evolve nel senso di una legittimazione diretta degli esecutivi, pur con regole formali diverse, ove vi siano particolari condizioni di omogeneità, in particolare sulla collocazione internazionale dello Stato (pp. 64-65, ma già a p. 18, quella che è stata definita evoluzione neo-parlamentare, per indicare un rapporto fiduciario che nasce già dagli elettori.

Ove invece tali condizioni manchino si possono avere o consociazioni di partiti eterogenei al Governo, che di solito però mantengono comunque il criterio per cui il primo partito della coalziione esprime il Premier pre-indicato agli elettori, oppure si ha una certa stabilità di coalizioni ma con frequenti rotazioni dei Governi (Francia Quarta Repubblica, Italia primo sistema dei partiti) (p. 66).

Queste ultime situazioni entrano in crisi (Francia 1958-1962, Italia post 1989): in Francia producono un nuovo assetto semi-presidenziale come perfezionato nel 2000 col quinquennato e la precedenza delle elezioni presidenziali sulle parlamentari (p. 67; sia pure con problemi recenti di cui parleremo), in Italia con riforme solo elettorali dal 1993.

Affrontiamo quindi in modo organico la parte relativa alle Forme di governo in vista di domani (Amato-Clementi II e III; Frosini Cap. V, in particolare par. 6-8).

Ricordo anzitutto lo schemino logico di facile memorizzazione delle 4 tipologie oggi esistenti a seconda di come rispondono alla due variabili: rapporto fiduciario sì/no, elezione diretta del Capo dello Stato sì/no

Sì rf Sì ed forma semipresidenziale

No rf No ed forma direttoriale

No rf Sì ed forma presidenziale

Sì rf No ed forma parlamentare

Il primo Manuale, come già segnalato, propone anzitutto una riflessione storica e inizia dalla monarchia costituzionale pura (su cui torna poi a pag. 44) in cui non c’è ancora il rapporto fiduciario, ma solo dei limiti che i Parlamenti pongono ai Governi del Re. L’unico elemento di raccordo è la messa in stato di accusa dei Ministri del re, accusati dalla Camera bassa e giudicati da quella alta.

Questa forma non esiste più, è una forma cessata, ma ci serve perché da essa trae origine la forma di governo presidenziale, che ne rappresenta la versione ‘democratizzata’ con un Presidente eletto in modo sostanzialmente diretto, sia pure attraverso la mediazione di ‘ grandi elettori’, scelti direttamente dai cittadini dalla Guerra di Secessione) al posto del Re, soggetto a possibile impeachment, sia pure alla maggioranza di due terzi del Senato, soglia difficilmente raggiungibile. Attenzione: la logica dei sistemi contemporanei a separazione delle istituzioni, esaltando i poteri di veto, tende al compromesso. Non ingannino quindi le formule elettorali (maggioritarie nel caso degli Usa): la logica è compromissoria, soprattutto in presenza di maggioranze diverse, di ‘governo diviso’ (Manuale Frosini, p. 136)

La monarchia costituzionale pura tende ad evolvere nelle forme orleaniste e poi in governo parlamentare, in cui il Governo è “emanazione permanente” del Parlamento, in cui si ha un continuum tra maggioranza e Governo, cosa che si concretizza nella possibilità di sfiduciare l’esecutivo (o tramite apposite mozioni o facendo venire comunque meno la maggioranza).

A seconda del sistema politico su cui poggia la forma di governo (sistema politico definito ‘condizionante’ della fdg) si avrànno due sottotipologie della forma parlamentare

o l’esito inglese in caso di sistemi bipartitici o bipolari (Governo di gabinetto, col Governo quale comitato direttivo della maggioranza, di norma di legislatura, legittimato di fatto dal corpo elettorale come si dice a pag. 18, anche perché il potere di scioglimento, di indire elezioni anticipate dal 1834  slitta dal Re al Premier; è quello che Duverger chiama il neo-parlamentarismo o parlamentarismo maggioritario in cui il rapporto fiduciario che giuridicamente ha sede in Parlamento, politicamente sorge dal voto degli elettori); a questo esito sono giunte anche la Germania (sia pure con maggiori problemi negli ultimi anni= e la Spagna (Manuale Frosini pp. 139-140)

lo schema di questo sottotipo neo-parlamentare  è quindi: corpo elettorale-maggioranza parlamentare-Governo tendenzialmente di legislatura;

o, con un sistema multipolare, l’esito francese della III Repubblica (pag. 45) Governo assembleare, dipendente dalle alterne combinazioni di maggioranza, anche perché dal 1877 il Presidente perde il potere di scioglimento che nessuno eredita (per Duverger archeo-parlamentarismo, vetero-parlamentarismo)

lo schema di questo sottotipo vetero-parlamentare è quindi maggioranza parlamentare-Governo di breve durata

Nei sistemi multipolari si possono dare anche casi di Grandi coalizioni permanenti o comunque lunghe per evitare che parti di un Paese in cui siano presenti profonde fratture trovandosi fuori dal Governo si sentano fuori dallo Stato: si tratta delle democrazie consociative di cui si parla a p. 66. Le consociazioni stabili (praticate ad es. per decenni in Austria) sembrano però ormai tramontate.

Questo è invece nei fatti il funzionamento della forma di governo direttoriale svizzera, che deriva anch’essa dalla monarchia costituzionale pura come quella presidenziale, senza passare per la fase orleanista) a collaborazione solo iniziale dei poteri e quindi a regime a separazione delle istituzioni; una volta eletto il Governo dal Parlamento in seduta comune non sono più possibili né sfiducia né scioglimento. Nel Governo vengono associati i responsabili di tutti i principali partiti, mentre decisioni a maggioranza vengono prese per via referendaria. Come nella presidenziale la logica è di compromesso, non di una maggioranza che si contrappone a opposizione e minoranze (Manuale Frosini p. 141

Con l’esperienza della Quinta Repubblica francese in cui di norma il Presidente della Repubblica eletto direttamente (dal 1962) è il vero capo dell’esecutivo (salvi i casi di coabitazione, di maggioranza parlamentare a lui opposta, ormai improbabili dopo la parificazione dei mandati di Presidente e parlamento a cinque anni nel 2000 a valere dal 2002 e con le elezioni parlamentari poste in sequenza) buona parte degli studiosi ritengono sia nata una quarta forma di governo, semi-presidenziale, caratterizzata  da rapporto fiduciario (come nella parlamentare), dall’elezione diretta (come negli Usa).

Qui si aprono però una serie di dilemmi a cui gli studiosi danno risposte diverse (si veda il Manuale Frosini alle pp. 137-138) :

Essa, che è una variante democratizzata dell’ orleanismo (quell’equilibrio che prima in forma monarchica dal 1830 e poi con repubblicana nelle leggi costituzionali del 1875 vedeva in sostanza in equilibrio la dipendenza del Governo dai due pilastri del capo dello Stato e del Parlamento) è una variante della forma parlamentare, visto che comunque il Governo dipende dalla maggioranza parlamentare oppure è una quarta forma a se stante perché il vertice dell’indirizzo politico è di norma il Presidente? Personalmente ritengo preferibile la seconda alternativa;

se esiste una forma semipresidenziale quali sono i casi che vi rientrano? Bastano solo elezione diretta e rapporto fiduciario o occorre anche qualche potere particolarmente incisivo come lo scioglimento discrezionale del Parlamento? Anche qui ritengo preferibile la seconda alternativa;

una volta stabilito chi vi rientra sulla base di queste caratteristiche giuridiche, va detto che solo in Francia, a causa dell’imprinting costituzionale, il Presidente è il vertice dell’indirizzo politico, mentre negli altri Paesi prevalgono i Primi Ministri.

Lezione VI 05.03.25

“Forme di Stato e forme di Governo” è un’opera scritta da Giuliano Amato e Francesco Clementi che mira ad offrire una sintesi chiara e concisa degli assetti istituzionali, analizzando le interazioni tra eventi storici, politici, sociali ed economici e le strutture statali. Gli autori esaminano sia gli Stati contemporanei sia l’Unione Europea, delineando le tendenze recenti e i possibili sviluppi futuri. 

Il volume – strutturato in otto capitoli – ha al fondo un criterio dominante, quello che per analizzare gli elementi basici delle Forme di Stato e delle forme di governo si debba tenere conto tanto degli elementi essenziali caratterizzanti quanto gli elementi condizionanti, che sono, in ultima istanza, quelli che emergono come effetto che si realizza in ragione del sistema dei partiti, della legislazione elettorale, del contesto socio-politico che imprime la sua forza sulle caratteristiche essenziali appunto delle forme di Stato e di Governo, marchiandone a fuoco regole, regolarità, prassi e prospettive.

Così, viene analizzata l’evoluzione storica delle diverse forme di Stato, evidenziando come queste siano influenzate da vari fattori socio-politici, così come le forme di governo rispetto al sistema politico, facendo emergere l’importanza – a contrario, e per converso – delle istituzioni nel determinare l’efficacia e la stabilità di un sistema politico. Ne consegue dunque come l’importanza della correlazione e dell’interazione tra forma di Stato, forma di governo e sistema politico diano forza alle dinamiche delle istituzioni politiche e alla loro evoluzione nel tempo.


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