Lezione n. VIII 11.03.25
Dopo aver terminato quello che resta della sintesi di ieri, ossia principalmente una rapida ricognizione sulla Svezia (parlamentare monista radicale) e Francia (semi-presidenziale di norma a prevalenza del presidente) ci dedicheremo alla delicata situazione portoghese, nel giorno della crisi di Governo
Partiamo dagli elementi conoscitivi: costitutivi e condizionanti.
I costitutivi sono qui sotto forma di stralci della Costituzione, raggruppati per comodità di lettura
Articolo 121. – (Elezione) 1. Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale, diretto e segreto dai cittadini portoghesi elettori, censiti nel territorio nazionale, così come dai cittadini portoghesi residenti all’estero nei termini stabiliti dal numero successivo.
2. La legge regola l’esercizio del diritto di voto dei cittadini portoghesi residenti all’estero e deve tener conto dell’esistenza di vincoli di effettivo legame con la comunità nazionale.
3. Il diritto di voto nel territorio nazionale è esercitato di persona.
Articolo 126. – (Sistema elettorale) 1. Viene eletto Presidente della Repubblica il candidato che ottiene più della metà dei voti validamente espressi, non considerandosi come tali le schede bianche.
2. Se nessun candidato consegue tale soglia di voti, si procede ad un secondo suffragio fino al ventesimo giorno successivo alla prima votazione.
3. A questo suffragio concorrono soltanto i due candidati più votati che non abbiano ritirato la candidatura.
Articolo 133. – (Competenza in relazione ad altri organi) In relazione ad altri organi, compete al Presidente della Repubblica:
a) Presiedere il Consiglio di Stato;
b) Fissare, in armonia con la legge elettorale, il giorno delle elezioni del Presidente della Repubblica, dei Deputati all’Assemblea della Repubblica, dei Deputati al Parlamento Europeo e dei deputati alle Assemblee Legislative delle regioni autonome;
c) Convocare in via straordinaria l’Assemblea della Repubblica;
d) Rivolgere messaggi all’Assemblea della Repubblica e alle Assemblee Legislative delle regioni autonome;
e) Sciogliere l’Assemblea della Repubblica, in osservanza di quanto disposto nell’articolo 172, sentiti i partiti in essa rappresentati e il Consiglio di Stato;
f) Nominare il Primo Ministro, nei termini stabiliti dal numero 1 dell’articolo 187;
g) Dimettere il Governo, nei termini stabiliti dal numero 2 dell’articolo 195, ed esonerare il Primo Ministro, nei termini stabiliti dal numero 4 dell’articolo 186;
h) Nominare ed esonerare i membri del Governo su proposta del Primo Ministro;
i) Presiedere il Consiglio dei Ministri, quando il Primo Ministro lo solleciti;
j) Sciogliere le Assemblee Legislative delle regioni autonome sentiti il Consiglio di Stato e i partiti in esse rappresentati, osservando il disposto dell’articolo 172 con i necessari adattamenti;
l) Nominare ed esonerare, sentito il Governo, i Rappresentanti della Repubblica per le regioni autonome;
m) Nominare ed esonerare, su proposta del Governo, il Presidente del Tribunale dei Conti e il Procuratore Generale della Repubblica;
n) Nominare cinque membri del Consiglio di Stato e due membri del Consiglio Superiore dalla Magistratura;
o) Presiedere il Consiglio Superiore di Difesa Nazionale;
p) Nominare ed esonerare, su proposta del Governo, il Capo di Stato Maggiore Generale delle Forze Armate, il Vice-Capo di Stato Maggiore Generale delle Forze Armate, quando esista, e i Capi di Stato Maggiore dei tre corpi delle Forze Armate, sentito, in questi due ultimi casi, il Capo di Stato Maggiore Generale delle Forze Armate.
Articolo 140. – (Controfirma ministeriale) 1. Necessitano di controfirma del Governo gli atti del Presidente della Repubblica adottati a norma delle lettere h), j), 1), m) e p) dell’articolo 133, delle lettere b), d) e f) dell’articolo 134 e delle lettere a), b) e c) dell’articolo 135.
2. La mancanza di controfirma determina l’inesistenza giuridica dell’atto.
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Articolo 149. – (Circoscrizioni elettorali) 1. I Deputati sono eletti nelle circoscrizioni elettorali geograficamente determinate dalla legge, la quale può stabilire l’esistenza di circoscrizioni plurinominali e uninominali, così come la rispettiva natura e complementarietà, in modo da assicurare il sistema di rappresentanza proporzionale e il metodo della media più alta d’Hondt nella conversione dei voti in numero di mandati.
Articolo 171. – (Legislatura) 1. La legislatura ha la durata di quattro sessioni legislative.
2. Nel caso di scioglimento, l’Assemblea neo eletta inizia una nuova legislatura, la cui durata sarà inizialmente accresciuta del tempo necessario a completare il periodo corrispondente alla sessione legislativa in corso alla data dell’elezione.
Articolo 172. – (Scioglimento) 1. L’Assemblea della Repubblica non può essere sciolta nei sei mesi posteriori alla sua elezione, nell’ultimo semestre del mandato del Presidente della Repubblica o durante la vigenza dello stato d’assedio o dello stato di emergenza.
2. L’inosservanza del disposto nel numero precedente determina l’inesistenza giuridica del decreto di scioglimento.
3. Lo scioglimento dell’Assemblea non pregiudica la sussistenza del mandato dei Deputati, né la competenza della Commissione Permanente, sino alla prima riunione dell’Assemblea dopo le nuove elezioni.
Articolo 187. – (Formazione) 1. Il Primo Ministro è nominato dal Presidente della Repubblica, sentiti i partiti rappresentati nell’Assemblea della Repubblica e tenendo in considerazione i risultati elettorali.
2. Gli altri membri del Governo sono nominati dal Presidente della Repubblica, su proposta del Primo Ministro.
Articolo 188. – (Programma di governo) Del programma del Governo dovranno far parte i principali orientamenti politici e le misure da adottare o proporre nei diversi campi dell’attività governativa.
Articolo 192. – (Valutazione del programma del Governo) 1. Il programma del Governo è sottoposto alla valutazione dell’Assemblea della Repubblica attraverso una dichiarazione del Primo Ministro nel termine massimo di dieci giorni dalla sua nomina.
2. Se l’Assemblea della Repubblica non è in funzionamento effettivo, sarà obbligatoriamente convocata a tal fine dal suo Presidente.
3. Il dibattito non potrà superare i tre giorni e fino alla sua conclusione si potrà da parte di qualsiasi gruppo parlamentare proporre il rigetto del programma o da parte del Governo sollecitare l’approvazione di un voto di fiducia.
4. Il rigetto del programma del Governo esige la maggioranza assoluta dei Deputati in effettività di funzioni.
Articolo 193. – (Sollecitazione del voto di fiducia) Il Governo può sollecitare all’Assemblea della Repubblica l’approvazione di un voto di fiducia su una dichiarazione di politica generale o su qualunque questione di rilevante interesse nazionale.
Articolo 194. – (Mozione di censura) 1. L’Assemblea della Repubblica può votare mozioni di censura al Governo sull’esecuzione del suo programma o su questione rilevante di interesse nazionale per iniziativa di un quarto dei Deputati in effettività di funzioni o di qualunque gruppo parlamentare.
2. Le mozioni di censura possono essere valutate soltanto quarantotto ore dopo la loro presentazione, in un dibattito di durata non superiore a tre giorni.
3. Se la mozione di censura non è approvata, i suoi firmatari non possono presentarne un’altra durante la stessa sessione legislativa.
Articolo 195. – (Dimissioni del Governo) 1. Comportano le dimissioni del Governo:
a) L’inizio di una nuova legislatura;
b) L’accettazione da parte del Presidente della Repubblica della richiesta di dimissioni presentata dal Primo Ministro;
c) La morte o l’incapacità fisica permanente del Primo Ministro;
d) Il rigetto del programma di governo;
e) La non approvazione di una mozione di fiducia;
f) L’approvazione di una mozione di censura a maggioranza assoluta dei Deputati in effettività di funzioni.
2. Il Presidente della Repubblica potrà dimettere il Governo soltanto quando ciò si riveli necessario per assicurare il regolare funzionamento delle istituzioni democratiche, sentito il Consiglio di Stato.
I condizionanti sono i seguenti: le slide sui trend storici della lezione dell’anno scorso della prof. De Giorgi; la durata precedente dei Governi; la nuova frammentazione del 2024 che prosegue; i sondaggu
Slide De Giorgi
https://drive.google.com/file/d/1-O-hvJrz_lVD6eaBfAM-lhc7bTwOWVKg/view
Qui possiamo vedere la lista dei Primi Ministri:
https://it.wikipedia.org/wiki/Primi_ministri_del_Portogallo
se ci concentriamo sugli ultimi 20 anni, 2005-2025, abbiamo sei anni di Socrates (2005-2011, Ps); quattro di Passos Coelho (2011-2015, Psd) nove di Costa (2015-2024) e ora uno di Montenegro (Ad)
Qui i risultati delle elezioni 2024 da wikipedia it
https://it.wikipedia.org/wiki/Elezioni_legislative_in_Portogallo_del_2024
Come possiamo vedere il sistema elettorale nel passaggio voti/seggi non prevedendo resti da recuperare sul piano nazionale, usando il metodo del divisore d’Hondt in piccole circoscrizioni tende a sovrarappresentare (sia pure di poco) i grandi e a sottorappresentare i minor, a meno che non abbiano una concentrazione territoriale del voto, nonché dare un diritto di tribuna nelle ampie circoscrizioni di Lisbona e Porto
La coalizione Ad è prima col 30,15 dei voti che porta al 34,78 dei seggi;
il Ps è secondo col 29,26 dei voti che porta al 33,91 dei seggi;
Chega è terzo col 18,88 dei voti al 21,74 dei seggi.
Fin qui i sovrarappresentati.
Abbiamo poi Il che col ottiene il 5,1 dei voti e il 3,48 dei seggi;
Be col 4,6 dei voti e il 2,27 dei seggi
Cdu col 3,32 dei voti e 1,74 dei seggi;
L col 3,31 dei voti e 1,74 dei seggi;
Pan col 2,04 dei voti e lo 0,04 dei seggi.
Qui la composizione del Parlamento dal loro sito
https://www.parlamento.pt/Parlamento/Paginas/ResultadosEleitorais.aspx
e qui Europe elects (un mitico sito in cui c’è tutto sulle elezioni) con l’evoluzione dei sondaggi
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