Capitolo IX MC
L’indirizzo politico, ovvero l’individuazione dei fini politici e dei mezzi per conseguirli, nelle forme parlamentari si basa sulla collaborazione permanente tra legislativo ed esecutivo (p. 289) ed in particolare sul continuum tra Governo e maggioranza parlamentare, in cui il Governo è il comitato direttivo della maggioranza (pp. 329-332). In una visione aperta, non rigida dell’indirizzo politico, esso va visto comunque come bidirezionale, con la possibilità delle forze politiche – soprattutto di maggioranza – di condizionare il Governo e per le opposizioni di delineare indirizzi politici alternativi.
Il Parlamento svolge un’attività informativa con udienze conoscitive, inchieste, interrogazioni, ecc., il cui interlocutore primo è il Governo e che può essere sia fine a sé stessa sia finalizzata alle altre funzioni parlamentari come quella di controllo (p. 333).
Il controllo parlamentare mira a mantenere una sintonia col Governo e anche all’obiettivo che esso si muova in conformità con le norme (p. 334). Questa funzione è esercitata con particolare incisività dai gruppi di opposizione, ma non al fine immediato di sconfiggere il Governo, di produrre una sanzione, cosa che sarebbe alquanto improbabile, quanto piuttosto – grazie all’amplificazione mediatica della loro azione – a favorire un cambiamento nell’orientamento futuro del corpo elettorale.
Tra gli strumenti più incisivi, anche se non frequenti, vanno segnalate le audizioni dei ministri che le commissioni possono richiedere sia pure a maggioranza (pp. 338-339). In genere però i Ministri si presentano effettivamente a inizio mandato alle Commissioni competenti per spiegare gli indirizzi che intendano perseguire.
A maggioranza, e col consenso del Presidente di Assemblea, le Commissioni possono anche deliberare indagini conoscitive per acquisire vari elementi informativi, di solito prima di procedere a un lavoro legislativo (Ivi) e producendo al termine un documento conclusivo (pp 339-340).
Maggiori poteri, analoghi a quelli dell’autorità giudiziaria (come previsto dall’art. 82 Cost) spettano alle Commissioni d’inchiesta (p. 341), che possono essere monocamerali o bicamerali. Alcune come l’Antimafia vengono istituite ad ogni legislatura.
Nonostante la simmetria con l’autorità giudiziaria, la Comm. d’inchiesta resta un organo politico e non dovrebbe sovrapporsi al giudiziario, non deve giudicare ma solo raccogliere dati per l’esercizio delle funzioni delle Camere (p. 345), in rapporto di leale cooperazione col giudiziario. Può essere opposto, a determinate condizioni, il segreto di Stato, di cui si assume in ultima analisi la responsabilità il Presidente del Consiglio dando spiegazioni al Copasir (p. 346).
Rispetto agli altri strumenti l’interrogazione ha un fine conoscitivo, mentre nell’interpellanza prevale il fine valutativo, di far valere un indirizzo politico essendo le informazioni già conosciute (p. 351). La stretta correlazione tra queste due finalità spiega la loro trattazione congiunta in sede parlamentare.
Una volta alla settimana in entrambe le Camere sono previste le interrogazioni a risposta immediata (question time) depositate il giorno precedente, di norma con la diretta televisiva.
Altri strumenti per consentire alle Assemblee di formulare propri indirizzi sono le mozioni (che avviano dibattiti politici generali) le risoluzioni (adatte a prese di posizione settoriali), queste ultime usate in Aula come atto conclusivo in alcune procedure come l’approvazione del Def e della Nadef (p. 360) e gli ordini del giorno (usati soprattutto alla Camera nella conversione dei decreti).
Spettano poi al Parlamento alcune forme di controllo parlamentare sulle nomine in enti pubblici, talora a scrutinio segreto con quorum a maggioranza qualificata elevata per consentire il coinvolgimento dell’opposizione come per i Presidenti di Istat e Agcom (p. 362). Prima del parere sulla nomina proposta dal Governo, il candidato può essere sottoposto ad audizione presso tali Commissioni, anche in seduta congiunta, a seguito della quale può aprirsi un dibattito a sé stante.
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