Lezione n. 19  Sbocchi professionali; la disciplina delle sedute e della discussione 25.11.24

Capitolo VI Manuale MC

Si segnalano qui gli elementi più rilevanti.

Le questioni incidentali (p. 207) sono eccezioni alla procedura che la interrompono e si distinguono in formali (richiami al Regolamento, che sono i più frequenti, ed altri come quello relativo all’ordine delle votazioni) e richiedono una decisione del Presidente) e sostanziali (decisioni sospensive, pregiudiziali e preclusive) (p. 208).

La chiusura della discussione si ha o naturalmente per esaurimento degli interventi o in modo per così dire forzato tramite una richiesta di voto che la decida, con evidente finalità anti-ostruzionistica (p. 210), a meno che le assenze in Aula tra le fila della maggioranza non spingano, all’opposto, i gruppi di opposizione a votare per chiuderla in modo da passare direttamente ai voti sconfiggendo a sorpresa la maggioranza.

Al Senato vige la c.d. ghigliottina per cui, giunti alla data e ora fissata dal calendario, s’interrompe ogni ulteriore discussione per procedere soltanto alle votazioni.

Il numero legale per la validità delle sedute con votazioni è in principio della maggioranza assoluta dei componenti.

A tal fine sono consideratiti in modi diversi tra Camera e Senato i parlamentari in missione (p. 213). La Camera considera i deputati in missione presenti ai fini del computo del numero legale (ad esempio 200 presenti + 50 in missione = 250 quale totale dei presenti); il Senato, al contrario, li detrae dal numero dei componenti di diritto su cui computare il numero legale (ad esempio 205 componenti – 45 in missione o in congedo = 160:2+1=81 quale numero legale).

Il numero legale è di norma presunto; la sua mancanza deve essere verificata con apposita richiesta e a fini anti-ostruzionistici i richiedenti vengono considerati presenti; in alcuni casi però, come nelle votazioni qualificate, il numero legale è verificato ex post. La mancanza del numero provoca una sospensione della seduta e successive riconvocazioni.

La maggioranza ordinaria è quella relativa, in cui ai fini dell’approvazione i Sì devono essere maggiori dei no. In vari casi la Costituzione prescrive poi una serie di maggioranze qualificate superiori a quella ordinaria: le più frequenti sono la maggioranza assoluta dei componenti, quella dei tre quinti e quella dei due terzi (pp. 216-217).

In passato, fino al 2017, al Senato l’astensione nel voto era considerata equiparata al voto contrario, ma poi è stata considerata come alla Camera un terzo genere, distinto dai Sì e dai No (p. 219) per cui sono considerati presenti ma non votanti

La modalità più frequente di votazione dal 1988 è quella palese a scrutinio elettronico; le votazioni segrete obbligatorie su persone sono effettuate su scheda e dentro apposite cabine, quelle facoltative su richiesta in relazione ad alcuni diritti costituzionali e sulle riforme regolamentari sono con sistema elettronico (p. 211).

Le varie riforme regolamentari che si sono susseguite negli anni hanno limitato in modo piuttosto drastico le possibilità di ostruzionismo parlamentare in particolare grazie all’espansione dei poteri del Presidente e allo strumento del contingentamento dei tempi tra i gruppi (p. 228).

Ad integrazione va segnalato che il Manuale GL nella scheda di p. 205 chiarisce le materie su cui il voto segreto è a richiesta, materie che differiscono tra Camera e Senato (ad es. solo alla Camera si può chiedere il segreto su leggi elettorali e riforme costituzionali).


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