La Corte costituzionale ha pubblicato sul proprio sito le sentenze relative all’ammissibilità dei quesiti referendari.
Qui trovate il testo integrale di quella autonomia
Che cosa ci dice questa sentenza?
Che sarebbe stato sbagliato consentire un anomalo plebiscito su una norma costituzionale non su una legge ordinaria.
La Corte vi arriva con quattro passaggi fondamentali.
Anzitutto che, come in diversi commentatori avevamo segnalato, a seguito della sua precedente sentenza demolitoria si erano aperti due buchi enormi:
è intervenuta la distinzione tra materie e funzioni per cui solo le seconde si possono devolvere (1);
circa la delega sui cosiddetti Lep come conferma ora la Corte “i nuovi criteri non ci sono e quelli vigenti non hanno più efficacia” (2).
La Corte esplicita poi anche una duplice cautela che rende difficile l’attuazione ravvicinata dell’autonomia e che torna a delimitarla seriamente anche per le materie che come tali sarebbero non Lep, quelle su cui in particolare il Veneto vorrebbe trattare ora:
se la materia come tale sarebbe non Lep, se dentro di essa si ritaglia una funzione che incide sui diritti anche per quella vanno determinati prima i Lep. Per usare le parole precise della Corte se “ lo Stato intende accogliere una richiesta regionale relativa a una funzione rientrante in una materia ‘‘no-LEP” e incidente su un diritto civile o sociale, occorrerà la previa determinazione del relativo LEP (e costo standard)” (3);
a ciò si aggiunga il fatto che alla luce di alcuni mutamenti intervenuti, anche in connessione con l’evoluzione dell’ordinamento europeo, su due materie Non Lep non si può devolvere alcunché: il commercio con l’estero e le professioni (4).
Resta qui pochissimo su cui trattare in questa fase, forse quasi nulla:
“trasferire specifiche funzioni concernenti alcune materie “no-LEP”, a condizione che esse non incidano su un diritto civile o sociale e che l’iniziativa regionale sia giustificata alla luce del principio di sussidiarietà”.
In queste condizioni su cosa si sarebbe votato nel referendum?
Dice la Corte:
“Non già su una legge ordinaria modificata da una sentenza di questa Corte, ma a favore o contro il regionalismo differenziato.. una radicale polarizzazione identitaria sull’autonomia differenziata come tale, e in definitiva sull’art. 116, terzo comma, Cost., che non può essere oggetto di referendum abrogativo, ma solo di revisione costituzionale.”
Una sentenza prevedibile e prevista, ma soprattutto chiarissima.
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