Corti costituzionali fra cattura e supplenza
Cercherò di chiarire il senso di questi due termini, a proposito dei quali il secondo mi sembra caratterizzare piuttosto la CC italiana e il primo quella dei paesi, come si dice oggi, illiberali.
Cercando in particolare di andare oltre quanto si può apprendere sui motori di ricerca dell’Intelligenza artificiale, come ChatGPT.
Ed è proprio per questo che comincerò con alcune osservazioni non solo, come a me sembrano, descrittive, ma anche normative sul ruolo delle CC e sulla loro legittimità, cioè sulle ragioni per le quali è giustificato accettarne il ruolo, le funzioni e le decisioni, a condizioni che ne rendono plausibile la loro esistenza (contro l’opinione di coloro che si opposero nel corso dei lavori della Costituente al suo inserimento nella Costituzione della Repubblica).
Condizioni che dipendono innanzitutto: a) dal meccanismo di nomina dei suoi membri e b) dalle modalità della deliberazione interna al collegio che compone questo organo dello stato di diritto costituzionale, e farò questo ricorrendo anche al confronto con istituzioni comparabili (in particolare la CC tedesca e il Conseil constitutionnel francese).
Per cattura vanno intesi tutti gli strumenti che annullano la funzione di contropotere della CC e vedremo che dipendono in particolare dalle modalità di nomina dei membri e da cosa dobbiamo intendere per neutralità dell’organo, che non può essere pensata a partire dai concetti della teologia.
Per supplenza la scelta, che deve essere moderata, di incitare il parlamento a una legislazione che deve evolvere quando si trasforma la società.
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