Caserta 16 aprile

Religioni e lobbying nell’architettura costituzionale

  1. Premesse generali sulla libertà religiosa: tolleranza e libertà, il triangolo di Bauberot

La libertà religiosa è la prima libertà collettiva che si afferma progressivamente negli Stati liberali occidentali, prima in forma limitata come tolleranza e poi come libertà in senso pieno.

Ciò non vuol dire che di norma tutti i culti fossero considerati eguali. Vi era di norma un culto ufficiale a fronte del quale altri erano semplicemente ammessi, tollerati. La tolleranza è una fase di passaggio dall’intolleranza verso la piena libertà, la quale comporta anche la possibilità di proselitismo verso i credenti della confessione maggioritaria.

Il nostro ordinamento si basa su una laicità aperta con separazione amichevole,

non su una laicità protetta con separazione ostile) né sul confessionalismo.

Si tratta di modelli che, come sostiene Bauberot, creano un equilibrio dinamico tra tre lati di un triangolo: libertà dei singoli e dei gruppi, eguaglianza che tende a garantire livelli di libertà comparabili agli altri anche alle confessioni minoritarie (ad esempio nel proselitismo e sulla tutela penale), separazione istituzionale (anche se, essendo le religioni nella società, la separazione non esclude forme di coordinamento e può sempre con intenti diversi, amichevoli o ostili)

  • Qualche osservazione sul caso italiano: la transizione verso la laicità aperta con Chiesa cattolica, confessioni con intesa, confessioni senza intesa e legge generale

La Costituzione inserì forti elementi di discontinuità rispetto al regime fascista che si basava su principi opposti (confessionalisti che rifiutavano sia la libertà religiosa sia la laicità) prevedendo la libertà religiosa (art. 19) e non una semplice tolleranza e l’estensione del metodo pattizio anche a confessioni diverse dalla cattolica (art. 8). Per quanto l’art. 7 creasse poi un sistema aperto perché era costituzionalizzato solo il metodo pattizio tra Stato e Chiesa, sul momento, per necessità storica, per la volontà di agganciare la Chiesa alla democrazia, fu congelato il Concordato del 1929 che era intriso di confessionalismo.

In termini d lobbying va rilevato che i Costituenti non recepirono passivamente le richieste massimali della Chiesa cattolica che avrebbe voluto costituzionalizzare proprio il testo del Concordato del 1929 e che avrebbero voluto riconoscere solo la tolleranza religiosa e non la pinea libertà. Il confronto tra l’impostazione preconciliare di allora e quella liberale del Presidente del Consiglio De Gasperi fu particolarmente netto e aspro (si veda il testo, con ricca documentazione, di padre Giuseppe Sale, “Il Vaticano e la Costituzione”, Jaca Book 2008).

Sono quindi convissute in modo contraddittorio sino al 1984 (revisione del Concordato e varo delle prime Intese) sia le novità costituzionali di libertà religiosa e laicità sia i residui del confessionalismo precedente, progressivamente smantellate

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica non sono obbligate a stipulare un’intesa con lo Stato. Le intese, infatti, servono ad adattare il diritto alle specifiche confessioni religiose e non certo a discriminarle tra loro, come talora alcune leggi, specie regionali, hanno tentato di fare, venendo poi bocciate dalla Corte costituzionale.

Il modello si è rivelato aperto, tale da comprendere anche nuove presenze religiose non giudaico-cristiane, come buddisti e induisti. Resta scoperta, più per ragioni politiche che non tecniche, legate ai conflitti sull’immigrazione e sull’integrazione, l’esigenza di un’intesa con l’Islam.

In termini di lobbying va rilevato che le principali realtà religiose già con intesa, in particolare i valdesi, si sono costantemente adoperate anche in favore delle nuove realtà, in particolare nel passaggio più delicato, quello dell’estensione a buddisti e induisti, su cui c’era qualche riserva parlamentare, in particolare nel gruppo della Lega in Senato, venute poi meno anche garzie ad audizioni con i loro rappresentanti.

I culti religiosi privi d’intese sono soggetti alle Disposizioni sull’esercizio dei culti ammessi nello Stato e sul matrimonio celebrato davanti ai ministri dei culti medesimi(l. 1159/1929) e al relativo regolamento di esecuzione (r.d. 289/1930), normative amputate dalla Corte costituzionali nelle loro parti più discriminatorie.

Resta quindi il problema di varare in positivo una legge generale sulla libertà religiosa, che potrebbe mandare a regime alcune delle novità previste nelle Intese per le confessioni che le hanno ottenute. La legge è stata sin qui impedita da forme di massimalismo giuridico che pretendevano di stabilire in modo astratto e univoco le nozioni di libertà religiosa e di laicità prima di passare al riconoscimento di diritti e doveri specifici. Essendo difficile approvare una legge generale per resistenze varie, le principali confessioni religiose (Islam escluso) hanno infatti preferito usare le Intese non solo e non tanto per le esigenze specifiche della loro confessione (a cui sarebbe destinato quello strumento), ma per risolvere problemi di tutti. Infatti le Intese sono quasi tutte e quasi per intero redatte secondo uno schema fotocopia. Per questo sarebbe relativamente semplice approvare una legge generale che mandasse a regime per tutti buona parte di quelle norme.

Infine va segnalato che, oltreché la libertà positiva di credere, la Costituzione, attraverso l’art. 19, tutela anche quella negativa di non credere e, quindi, di essere atei. Di conseguenza, in negativo “il compimento di atti appartenenti, nella loro essenza, alla sfera della religione [non può] essere l’oggetto di prescrizioni obbligatorie dello Stato” (C. cost. 334/1996, 3.1); in positivo, è legittima la propaganda dell’ateismo purché non scada nella denigrazione dei credenti (Cass., I civ. 7893/2020).

Dalla libertà negativa di religione si sono tratti diversi diritti, in relazione alle molteplici situazioni in cui anche il non credente non deve essere costretto a comportamenti contrari alla sua coscienza.

  • Dati di riferimento

Qui trovate il nuovo Concordato del 1984 e la successiva materia di attuazione con la Chiesa cattolica

https://presidenza.governo.it/USRI/confessioni/accordo_indice.html

La procedura per stipulare le Intese col Governo, attraverso la Presidenza del Consiglio, è qui descritta:

https://presidenza.governo.it/usri/confessioni/intese_indice.html#1

e vede un ruolo particolarmente significativo del Ministero dell’Interno

Una volta stipulata l’Intesa essa è presentata ad una Camera con apposito ddl.

Le confessioni con Intesa sono 13

https://presidenza.governo.it/usri/confessioni/intese_indice.html

In alcuni casi le Intese stipulate sono state novellate successivamente

La svolta qualitativa si è avuta nel 2007 andando oltre il quadro tradizionale giudaico-cristiano con le leggi relative alle Intese con buddisti e induisti, le prime approvate in sede deliberante

Qui la descrizione del meccanismo dell’otto per mille

https://presidenza.governo.it/USRI/confessioni/ottoxmille.html

Qui le iniziative in corso di esame in questa legislatura, relative alla novellazione di alcune Intese

https://presidenza.governo.it/USRI/confessioni/IniziativeLegislative/Tabella_XIX-legislatura_20260330.pdf

e qui il relativo dossier

https://drive.google.com/file/d/1mIA_E-Ys7k2c3XKlytEhQk57zi_QaJ2Y/view?usp=sharing


Commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *