Lezione n. 4 02.10.2024

Lezione n. 4  02/10/2024

Il rapporto fiduciario

Riferimenti: il rapporto fiduciario è trattato dal Manuale Mannino-Curreri cap. VIII; dal Gianniti-Lupo paragrafo 4 del Cap. VIII

Andando molto in sintesi i passaggi fondamentali del Capitolo VIII del Manuale MC configurano il rapporto fiduciario come strumento di garanzia costituzionale del principio democratico perché esso consente la rimozione di un Governo che non abbia il consenso della maggioranza delle Camere, a partire dall’eventuale bocciatura nella fiducia iniziale, oltre che nella bocciatura di una questione di fiducia e/o nell’approvazione di una mozione di sfiducia.

La fiducia iniziale è normata nell’art. 94 secondo le precisazioni di pag. 304: presentazione entro dieci giorni, è approvata con mozione scarna firmata dai capigruppo di maggioranza, è un’entità unitaria (niente emendamenti, odg e voti per parti separate). Il voto è per appello nominale a maggioranza semplice, ossia i Sì devono battere i No, cosa che consente la formazione di governi di minoranza, ovvero di maggioranza semplice, e segna la demarcazione tra maggioranza e opposizione (p. 307).

I Governi di minoranza sarebbero maggiormente protetti, però, se si prevedesse per la mozione di sfiducia la soglia più esigente della maggioranza assoluta dei componenti e non anche per essa quella semplice come accade oggi. In ogni caso non si danno sino ad oggi Governi caduti per approvazione di mozione di sfiducia, se essa dovesse sembrare in grado di essere approvata con tutta probabilità il Governo si dimetterebbe prima (Berlusconi 1, 1994; Conte 1, 2019).  Le crisi tendono ad essere extra-parlamentari, anche se per trasparenza da vari anni si preferisce parlamentarizzarle con dibattito. Quando la crisi si determina per vicende parlamentari anche se non per rigetto di una questione di fiducia o per approvazione di una sfiducia si preferisce parlare di crisi ‘semi-parlamentari’ (p. 310). E’ la definizione più ragionevole per il Governo Draghi (luglio 2022) che sia al Senato sia alla Camera vide approvare la fiducia su un decreto, anche se con l’astensione in Aula del M5s e l’assenza di Fi e Lega. A quel punto, essendosi comunque ridotta la base dei consensi, Draghi si dimise.

Importante la ricostruzione sulla questione di fiducia, non presente in Cost., ma ammessa prima per via di prassi e poi riconosciuta con qualche limite nei Regolamenti in sostanza sui cd interna corporis (pp. 311/312). Le sue caratteristiche sono priorità indivisibilità e inemendabilità. Alla Camera non precludono i cosiddetti odg, a differenza del Senato. Essa comporta il voto palese, come del resto tutte le votaizoni fiduciarie.

Pe evitare atti parlamentari anomali da votare a scrutinio segreto contro singoli ministri fu ammessa la mozione individuale votata a voto palese (pp. 322/325), prima in via di prassi e poi anche regolamentare alla Camera. Unico caso quello Mancuso nel 1995, ritenuto costituzionale dalla Corte con la sentenza 7/1996, quando di fatto fu utilizzato come un surrogato del potere di revoca.

Alcune questioni, presenti nel MC sono puntualizzate con alcuni riquadri nell’altro Manuale GL: la pratica elusione dell’odg Perassi alla Costituente (p. 261), l’approvazione in Cdm della questione di fiducia (p. 270), l’uso abnorme della qdf sui maxiemendamenti (pp. 273-274).

Confronto con la riforma costituzionale del premierato:

Il testo in discussione:

formalizza l’incarico per formale il Governo, introduce il potere di chiedere la revoca dei ministri (art. 92),

 prevede la fiducia collegiale al Governo formato dal premier neo-eletto con due possibili passaggi parlamentari, ove falliscano entrambi vi è lo scioglimento automatico; in caso di approvazione della sfiducia si prevede lo scioglimento automatico; ove il Premier eletto si faccia da parte dimettendosi e non chiedendo lo scioglimento è possibile solo un secondo Governo guidato da una persona eletta nella maggioranza, così pure nei casi di decadenza, impedimento permanente o morte del Premier.

Elementi di discussione emersi nel dibattito pubblico:

ha senso formalizzare l’incarico?

E’ coerente la proposta di revoca con la fiducia che resta collegiale?

E’ coerente l’elezione diretta con la fiducia iniziale?

E’ ragionevole l’automatismo sfiducia-scioglimento?

Ha senso che si possa costituire un solo secondo Governo e che la guida sia limitata a chi è stato eletto nella maggioranza?


Commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *