Lezione n. 5 03.03.26

Lezione n. 5

3.3.26

Ripartiamo dalla spiegazione dello Stato liberale

Questa volta partendo dalla Costituzione orleanista francese del 1830, che rivela un equilibrio più avanzato rispetto al nostro Statuto

http://www.dircost.unito.it/cs/docs/francia14a.htm

la Costituzione è pattizia tra Re e Parlamento

si parte dai diritti anziché dal Re

Per il resto però i testi sono simili:

il diritto più importante è la proprietà, l’uguaglianza è solo formale, non è prevista giustizia costituzionale né una procedura specifica di revisione-

Rispetto alla forma di governo l’esecutivo è ancora spostato sul Sovrano, manca la figura del vertice del Governo distinta dal capo di Stato, non è formalizzato il rapporto fiduciario, c’è solo l’impeachment con la prima Camera che accusa e la seconda che giudica (art. 47, che corrisponde all’art. 36 dello Statuto)

Nella prassi il sistema tende a passare dalla monarchia costituzionale pura in cui il Governo è del Re ed è separato dal Parlamento a un doppio rapporto fiduciario (orleanismo: il Governo risponde sia al Re sia al Parlamento).

Gli esiti successivi sono poi diversi perché il doppio rapporto fiduciario che pesa alla pari è un equilibrio instabile: in Francia, a differenza del Regno Unito col Governo di gabinetto, col Governo comitato direttivo della maggioranza, si slitta verso la variante assembleare della forma parlamentare, in Italia si mantengono tratti dualisti di forte incidenza del Sovrano (si vedano in particolare le pp. 45-46 del Manuale).

L’orleanismo si trasforma da monarchico a repubblicano con le leggi costituzionali della Terza Repubblica con qualche assestamento diverso:

il Senato non più regio, è eletto indirettamente dai deputati e dai rappresentanti territoriali

http://www.dircost.unito.it/cs/docs/org_senato1875.htm

il Presidente della Repubblica ha mandato settennale e ha poteri modellati su quelli del Re; può sciogliere ma col consenso del Senato; è creata una procedura di revisione costituzionale

http://www.dircost.unito.it/cs/docs/francia1875.htm

Sulle leggi ha solo un potere di rinvio temporaneo; è prevista anche per lui una procedura di impeachment

http://www.dircost.unito.it/cs/docs/rap_pot_pub1875.htm

Dopo questa sintetica panoramica delle Forme di Stato cessate attraverso alcune Costituzioni torniamo al Manuale.

Stato liberale: si afferma il concetto di supremazia della legge in luogo della precedente supremazia del sovrano (p. 41), che si esprime però in modi diversi a seconda dei contesti. Nel concetto di rule of law britannico è ricompresa l’idea di una legge che nasce da diritti che preesistono, mentre altrove il concetto di Stato di diritto è meno garantista perché parte invece dal principio che i diritti nascano dalla legge (p. 42). Diversi anche gli esiti sulle forme di governo, dalla forma del governo di Gabinetto e del suo premier col Governo comitato direttivo della maggioranza (Regno Unito, con l’ultimo Governo ‘di lotta’ e l’ultimo scioglimento ‘di lotta’ nel 1832-1834 e lo spostamento di poteri dal re al Premier), a quella assembleare francese della III Repubblica in cui il Governo è invece il comitato esecutivo della maggioranza (con l’ultimo scioglimento di lotta del 1877 di Mac Mahon il presidente perde i poteri ma non si trasferiscono sui Presidenti del Consiglio che hanno maggioranze deboli ed eterogenee), mentre l ’Italia conserva tratti dualisti (pp. 45.46).

Diversa, segnata da un dualismo istituzionale dovuto anche alla dimensione di scala, è invece l’evoluzione della forma presidenziale Usa (p. 47).

Stato socialista si sottolinea che l’espansione dello Stato nell’economia aveva confinato a livelli minimi l’iniziativa privata (p. 73) e sul piano istituzionale si era tradotta nel rifiuto della separazione die poteri e nell’asservimento delle istituzioni al partito unico con elezioni-ratifica delle sue decisioni (pp. 74-75). Dopo il 1989 molte delle sedicenti democrazie popolari dell’area europea si sono avvicinate agli standard degli Stati sociali dell’Unione entrando anche nell’Unione europea o proponendosi come candidati. Nei Paesi dell’ex-Urss sono state introdotte forme di economia di mercato, ma questo non è stato accompagnato da un’effettiva transizione al pluralismo e alla separazione dei poteri.

Anche la forma di Stato autoritaria si è basata sull’analogo rifiuto del pluralismo e della separazione dei poteri, affidandosi a partiti unici con elezioni-ratifica (p. 89) ed anche col superamento delle assemblee rappresentative a favore di assemblee segnate da una forma corporativa gestita dallo Stato (pp. 88-89). La loro fine negli anni Settanta ha portato all’adesione all’Ue e agli standard delle democrazie consolidate.


Commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *