Lezione n. 6 04.03.26
Anzitutto alcune ultime considerazioni sulle forme di Stato
Superate le forme cessate, arriviamo allo Stato sociale.
In esso e abbiamo un maggiore interventismo statale in economia (p. 58 del Manuale) che tiene conto della naturale pluriclasse di Stati segnati dal suffragio universale.
Se torniamo ai testi vediamo quindi tutta la differenza rispetto all’ultima Costituzione vigente il cui testo risente dell’ispirazione liberale precedente, quella Usa, i cui primi dieci emendamenti enunciano libertà dallo Stato, dal primo che inizia dalla libertà religiosa al decimo che privilegia le libertà della persona dalle istituzioni e degli Stati federali rispetto al Governo federale
http://www.dircost.unito.it/cs/docs/stati%20uniti%201787.htm
Nel caso tedesco vediamo anzitutto l’art. 1 con l’impegnativo perno della clausola riassuntiva della dignità umana e la definizione esplicita di Stato sociale dell’art. 20, passando per il 7 sull’istruzione
https://www.pul.it/cattedra/upload_files/310/Legge%20fond.Repubblica%20Federale%20di%20Germania.pdf
In quello francese bisogna tenere presenti sia il Preambolo del 1958 sia quello del 1946 e la Dichiarazione del 1789 (questi ultimi vigenti in quanto richiamati dal primo)
Il salto dallo Stato liberale a quello sociale si vede bene nello scarto tra 1789 e 1946
http://www.dircost.unito.it/cs/docs/francia1789.htm
http://www.dircost.unito.it/cs/docs/francia194.htm
Per la Spagna dice già molto il Preambolo con l’identificazione di vari principi e valori ma poi anche l’art. 1 con la definizione di Stato sociale
Ancora più marcata l’enfasi sociale nella Costituzione portoghese, dovuta alle caratteristiche della transizione, e poi moderata in via interpretativa (e anche di revisione a singoli articoli= negli anni successivi
Questi mutamenti di estensione del ruolo dello Stato hanno per conseguenza istituzionale un maggior ruolo dei Governi (p. 64) che nelle grandi democrazie continentali evolve nel senso di una legittimazione diretta degli esecutivi, pur con regole formali diverse, ove vi siano particolari condizioni di omogeneità, in particolare sulla collocazione internazionale dello Stato (pp. 64-65, ma già a p. 18, quella che è stata definita evoluzione neo-parlamentare, per indicare un rapporto fiduciario che nasce già dagli elettori.
Ove invece tali condizioni manchino si possono avere o consociazioni di partiti eterogenei al Governo, che di solito però mantengono comunque il criterio per cui il primo partito della coalizione esprime il Premier pre-indicato agli elettori, oppure si ha una certa stabilità di coalizioni ma con frequenti rotazioni dei Governi (Francia Quarta Repubblica, Italia primo sistema dei partiti) (p. 66).
Queste ultime situazioni entrano in crisi (Francia 1958-1962, Italia post 1989): in Francia producono un nuovo assetto semi-presidenziale come perfezionato nel 2000 col quinquennato e la precedenza delle elezioni presidenziali sulle parlamentari (p. 67; sia pure con problemi recenti di cui parleremo), in Italia con riforme solo elettorali dal 1993.
Affrontiamo quindi in modo organico la parte relativa alle Forme di governo (Amato-Clementi II e III; Frosini Cap. V, in particolare par. 6-8).
Ricordo anzitutto lo schemino logico di facile memorizzazione delle 4 tipologie oggi esistenti a seconda di come rispondono alle due variabili: rapporto fiduciario sì/no, elezione diretta del Capo dello Stato sì/no
Sì rf Sì ed forma semipresidenziale
No rf No ed forma direttoriale
No rf Sì ed forma presidenziale
Sì rf No ed forma parlamentare
Il primo Manuale, come già segnalato, propone anzitutto una riflessione storica e inizia dalla monarchia costituzionale pura (su cui torna poi a pag. 44) in cui non c’è ancora il rapporto fiduciario, ma solo dei limiti che i Parlamenti pongono ai Governi del Re. L’unico elemento di raccordo è la messa in stato di accusa dei Ministri del re, accusati dalla Camera bassa e giudicati da quella alta.
Questa forma non esiste più, è una forma cessata, ma ci serve perché da essa trae origine la forma di governo presidenziale, che ne rappresenta la versione ‘democratizzata’ con un Presidente eletto in modo sostanzialmente diretto, sia pure attraverso la mediazione di ‘ grandi elettori’, scelti direttamente dai cittadini dalla Guerra di Secessione) al posto del Re, soggetto a possibile impeachment, sia pure alla maggioranza di due terzi del Senato, soglia difficilmente raggiungibile. Attenzione: la logica dei sistemi contemporanei a separazione delle istituzioni, esaltando i poteri di veto, tende al compromesso. Non ingannino quindi le formule elettorali (maggioritarie nel caso degli Usa): la logica è compromissoria, soprattutto in presenza di maggioranze diverse, di ‘governo diviso’ (Manuale Frosini, p. 136)
La monarchia costituzionale pura tende ad evolvere nelle forme orleaniste e poi in governo parlamentare, in cui il Governo è “emanazione permanente” del Parlamento, in cui si ha un continuum tra maggioranza e Governo, cosa che si concretizza nella possibilità di sfiduciare l’esecutivo (o tramite apposite mozioni o facendo venire comunque meno la maggioranza).
A seconda del sistema politico su cui poggia la forma di governo (sistema politico definito ‘condizionante’ della fdg) si avranno due sottotipologie della forma parlamentare
o l’esito inglese in caso di sistemi bipartitici o bipolari (Governo di gabinetto, col Governo quale comitato direttivo della maggioranza, di norma di legislatura, legittimato di fatto dal corpo elettorale come si dice a pag. 18, anche perché il potere di scioglimento, di indire elezioni anticipate dal 1834 slitta dal Re al Premier; è quello che Duverger chiama il neo-parlamentarismo o parlamentarismo maggioritario in cui il rapporto fiduciario che giuridicamente ha sede in Parlamento, politicamente sorge dal voto degli elettori); a questo esito sono giunte anche la Germania (sia pure con maggiori problemi negli ultimi anni) e la Spagna (Manuale Frosini pp. 139-140)
lo schema di questo sottotipo neo-parlamentare è quindi: corpo elettorale-maggioranza parlamentare-Governo tendenzialmente di legislatura;
o, con un sistema multipolare, l’esito francese della III Repubblica (pag. 45) Governo assembleare, dipendente dalle alterne combinazioni di maggioranza, anche perché dal 1877 il Presidente perde il potere di scioglimento che nessuno eredita (per Duverger archeo-parlamentarismo, vetero-parlamentarismo)
lo schema di questo sottotipo vetero-parlamentare è quindi maggioranza parlamentare-Governo di breve durata
Nei sistemi multipolari si possono dare anche casi di Grandi coalizioni permanenti o comunque lunghe per evitare che parti di un Paese in cui siano presenti profonde fratture trovandosi fuori dal Governo si sentano fuori dallo Stato: si tratta delle democrazie consociative di cui si parla a p. 66. Le consociazioni stabili (praticate ad es. per decenni in Austria) sembrano però ormai tramontate.
Questo è invece nei fatti il funzionamento della forma di governo direttoriale svizzera, che deriva anch’essa dalla monarchia costituzionale pura come quella presidenziale, senza passare per la fase orleanista) a collaborazione solo iniziale dei poteri e quindi a regime a separazione delle istituzioni; una volta eletto il Governo dal Parlamento in seduta comune non sono più possibili né sfiducia né scioglimento. Nel Governo vengono associati i responsabili di tutti i principali partiti, mentre decisioni a maggioranza vengono prese per via referendaria. Come nella presidenziale la logica è di compromesso, non di una maggioranza che si contrappone a opposizione e minoranze (Manuale Frosini p. 141
Con l’esperienza della Quinta Repubblica francese in cui di norma il Presidente della Repubblica eletto direttamente (dal 1962) è il vero capo dell’esecutivo (salvi i casi di coabitazione, di maggioranza parlamentare a lui opposta, ormai improbabili dopo la parificazione dei mandati di Presidente e parlamento a cinque anni nel 2000 a valere dal 2002 e con le elezioni parlamentari poste in sequenza) buona parte degli studiosi ritengono sia nata una quarta forma di governo, semi-presidenziale, caratterizzata da rapporto fiduciario (come nella parlamentare), dall’elezione diretta (come negli Usa).
Qui si aprono però una serie di dilemmi a cui gli studiosi danno risposte diverse (si veda il Manuale Frosini alle pp. 137-138) :
Essa, che è una variante democratizzata dell’ orleanismo (quell’equilibrio che prima in forma monarchica dal 1830 e poi con repubblicana nelle leggi costituzionali del 1875 vedeva in sostanza in equilibrio la dipendenza del Governo dai due pilastri del capo dello Stato e del Parlamento) è una variante della forma parlamentare, visto che comunque il Governo dipende dalla maggioranza parlamentare oppure è una quarta forma a se stante perché il vertice dell’indirizzo politico è di norma il Presidente? Personalmente ritengo preferibile la seconda alternativa;
se esiste una forma semipresidenziale quali sono i casi che vi rientrano? Bastano solo elezione diretta e rapporto fiduciario o occorre anche qualche potere particolarmente incisivo come lo scioglimento discrezionale del Parlamento? Anche qui ritengo preferibile la seconda alternativa;
una volta stabilito chi vi rientra sulla base di queste caratteristiche giuridiche, va detto che solo in Francia, a causa dell’imprinting costituzionale, il Presidente è il vertice dell’indirizzo politico, mentre negli altri Paesi prevalgono i Primi Ministri.
Lascia un commento