Lezione n. 7 09.03.26
Esaurita la spiegazione del Manuale Amato-Clementi, che diamo quindi sostanzialmente per acquisita, iniziamo quindi un’introduzione all’altro Manuale, quello Frosini. Su forme di Stato e forme di governo vedremo anche quello che dice questo secondo Manuale.
La presentazione chiarisce che il testo si concentra sulle democrazie stabilizzate, quelle che non si possono non conoscere, perché al netto degli inevitabili limiti concreti, sono quelle che più coerentemente hanno affermato tutela dei diritti e separazione dei poteri (pp. 15/16).
Il testo nel Capitolo 1 sul metodo ci spiega quindi che comparare significa rilevare analogie e differenze, non limitandosi ai soli enunciati normativi, ma arrivando al diritto in azione, seguendo sempre un metodo combinatorio. Le finalità conoscitive si collegano anche a finalità pratiche di possibile imitazione di soluzioni positive in alcuni ordinamenti o anche, all’opposto, di evitare soluzioni che si siano rivelate altrove negative.
Illustra quindi la differenza tra microcomparazione (istituti specifici, esempio i Parlamenti) e macrocomparazione (es. famiglie giuridiche).
La conoscenza del diritto straniero è il presupposto per la comparazione.
Si spiega il concetto di formanti (insiemi che strutturano l’ordinamento, es. legge, giurisprudenza e dottrina) e quello di formula politica istituzionalizzata (la base dell’ordinamento).
Raramente si hanno forme di clonazione, di riproduzione meccanica di soluzioni, ma molto spesso alcune soluzioni ne ispirano altre simili.
Del Capitolo 2 si segnala qui solo qualche passaggio chiave. Incontriamo i concetti già conosciuti di forma di Stato con alcune delle sue prime tipologie e poi un’attenzione peculiare al costituzionalismo inglese in cui la legge nasce dai diritti, grazie al ruolo dei giudici itineranti.
I testi ‘costituzionali’ storici li trovate qui in inglese
https://www.constituteproject.org/constitution/United_Kingdom_2013.pdf?lang=en
e qui in italiano
https://drive.google.com/file/d/1iCELKin4quGXAACbqYGyl2SqQDd74TCn/view
da leggere in particolare il Bill of Rights del 1688-1689
Passa poi a parlare della Rivoluzione americana, i cui esiti in termini di documenti trovate qui
http://www.dircost.unito.it/cs/paesi/stati_uniti.shtml
in particolare date un’occhiata oltre alla Costituzione federale (che è aggiornata con gli emendamenti in coda di cui i primi dieci costituiscono la Dichiarazione dei Diritti) a due testi precedenti: Dichiarazione di Indipendenza, Articoli di Confederazione
Qui due brani del Federalist (una importante raccolta di scritti di Hamilton, Madison e Jay, scritta per favorire la ratifica del testo, che serve per interpretare il testo) su tipo di Stato e controllo di costituzionalità
https://drive.google.com/file/d/1xmXA5nBM3R14xbabgKGSEHK0SvnJhK_p/view
Qui trovate il testo della sentenza Marbury versus Madison, che esamineremo più avanti, con cui si afferma poi effettivamente il controllo di costituzionalità
https://www.giurcost.org/contents/giurcost//casi_scelti/marbury.pdf
Per la Rivoluzione francese i Documenti, di cui abbiamo già parlato, si trovano qui
http://www.dircost.unito.it/cs/paesi/francia.shtml
In particolare va letta la Dichiarazione del 1789 e la prima Costituzione del 1791 (soprattutto il Preambolo e i poteri ridotti del Re che configurano per la prima volta una monarchia costituzionale).
Quindi si ritorna al Regno Unito e si segnala per la spinta verso la monarchia parlamentare la riforma elettorale del 1832.
Si traccia poi l’evoluzione costituzionale degli Usa fino all’interventismo economico del New Deal e alla crescita del ruolo della Presidenza dentro un sistema che resta però di equilibrio anche conflittuale col Congresso.
Si passa quindi sul Continente europeo e si traccia il figurino dello Stato liberale, centrato sulla legge, a suffragio ristretto e in Italia e Germania con una visione statalista dei diritti, che nascono dalla legge.
Ci si concentra poi sulle forme alternative a quella democratica, di cui abbiamo già parlato.
Qui la legge sui pieni poteri a Hitler che segna la transizione tedesca
Infine segnala i lineamenti chiave dello Stato democratico-sociale, tra cui il primato della Costituzione presidiato da apposite Corti e l’espansione dei diritti da tutelare.
Ritorniamo quindi alle forme di governo entrando nei dettagli.
Ricordo i riferimenti nei Manuali: Amato-Clementi II e III; Frosini Cap. V, in particolare par. 6-8.
Gli articoli dei testi costituzionali citati si ritrovano ai link su questa pagina nella parte Costituzioni vigenti:
Gli articoli chiave sulla forma di governo Usa sono questi:
l’articolo 1 affida alla Camera l’accusa sull’impeachment del Presidente e al Senato il giudizio a maggioranza di due terzi;
il 2 l’elezione del Presidente al collegio dei grandi elettori scelti sulla base di regole statali (da dopo la Guerra di Secessione eletti direttamente) e prevede le fattispecie molto elastiche per l’impeachment:
il XXII emendamento del 1951 prevede il tetto di due mandati per il Presidente.
La sua logica di funzionamento è compromissoria, soprattutto in presenza di maggioranze diverse, di ‘governo diviso’ (Manuale Frosini, p. 136)
La monarchia costituzionale pura attraverso il passaggio intermedio dell’orleanismo tende ad evolvere in governo parlamentare, in cui il Governo è “emanazione permanente” del Parlamento, in cui si ha un continuum tar maggioranza e Governo, cosa che si concretizza nella possibilità di sfiduciare l’esecutivo (o tramite apposite mozioni o facendo venire comunque meno la maggioranza).
A seconda delle norme costituzionali e del sistema politico su cui poggia la forma di governo si avrà
o un esito assembleare, veteroparlamentare, parlamentare oligarchico (III Repubblica francese)
o l’esito neo-parlamentare in caso di sistemi bipartitici o bipolari (Governo di gabinetto, col Governo quale comitato direttivo della maggioranza, di norma di legislatura, legittimato di fatto dal corpo elettorale come si dice a pag. 18, anche perché il potere di scioglimento, di indire elezioni anticipate dal 1834 slitta dal Re al Premier; il i rapporto fiduciario che giuridicamente ha sede in Parlamento, politicamente sorge dal voto degli elettori); a questo esito sono giunte anche la Germania e la Spagna (Manuale Frosini pp. 139-140).
Nota: da qui in poi si indicano gli articoli chiave dei testi costituzionali non perché si pretenda di ricordarli a memoria, ma perché rileggere i testi può aiutare meglio a capire i concetti
Per la Germania (parlamentare con capo dello Stato Repubblicano) gli articoli chiave sono:
l’articolo 63 prevede l’elezione parlamentare del Cancelliere (possibile anche a maggioranza relativa se il capo dello Stato è d’accordo);
il 64 il potere di proporre nomina e revoca dei ministri;
il 67 la sfiducia costruttiva a maggioranza assoluta;
il 68 la questione di fiducia che qualora non sia approvata a maggioranza assoluta apre la strada al possibile scioglimento anticipato (come fatto da Brandt, Kohl e Schroeder);
l’81 che in caso di bocciatura della questione di fiducia consente a certe condizioni consente di approvare leggi saltando il Bundestag e facendo votare il Bundesrat (stato di emergenza legislativa).
Per la Spagna (parlamentare con capo dello Stato monarchico)
l’articolo 99 con l’elezione parlamentare del Presidente del Governo che è proposto come candidato dal Re e dal Presidente della Camera, anche a maggioranza relativa e lo scioglimento automatico se passano due mesi senza esito;
il 100 col potere del PdG di proporre nomina e revoca dei ministri;
il 112 e il 114 la questione di fiducia;
il 113 la sfiducia costruttiva a maggioranza assoluta;
il 115 il potere di scioglimento del PdG a cui il Re è vincolato;
da segnalare anche il 68 dove è costituzionalizzata la formula elettorale.
Da notare al Cap. 6 della Costituzione svedese (anch’essa parlamentare monarchica) di poco precedente
che il Re non fa nulla perché il candidato a Primo Ministro è scelto dal Presidente della Camera e lo scioglimento, anche in seguito a sfiducia, è deciso dal Governo; l’elezione del Premier è con quorum negativo della maggioranza assoluta; si guardi alla fine la disposizione transitoria settima che posta tutti i poteri significativi dal Re al Governo.
Nei sistemi multipolari, però, si possono dare anche casi di Grandi coalizioni permanenti o comunque lunghe per evitare che parti di un Paese in cui siano presenti profonde fratture trovandosi fuori dal Governo si sentano fuori dallo Stato: si tratta delle democrazie consociative di cui si parla a p. 66.
Questo è anche nei fatti il funzionamento della forma di governo direttoriale svizzera, a collaborazione solo iniziale dei poteri e quindi a regime a separazione delle istituzioni; una volta eletto il Governo dal Parlamento in seduta comune non sono più possibili né sfiducia né scioglimento. Nel Governo vengono associati i responsabili di tutti i principali partiti, mentre decisioni a maggioranza vengono prese per via referendaria. Come nella presidenziale la logica è di compromesso, non di una maggioranza che si contrappone a opposizione e minoranze (Manuale Frosini p. 141).
Per la Svizzera si guardino:
l’art. 175 con l’elezione parlamentare dei sette membri del Consiglio Federale (Direttorio);
il 176 con la turnazione ad annum di un Presidente fra i sette membri.
Con l’esperienza della Quinta Repubblica francese in cui di norma il Presidente della Repubblica eletto direttamente (dal 1962) è il vero capo dell’esecutivo (salvi i casi di coabitazione, di maggioranza parlamentare a lui opposta, ormai improbabili dopo la parificazione dei mandati di Presidente e parlamento a cinque anni nel 2000 a valere dal 2002 e con le elezioni parlamentari poste in sequenza) buona parte degli studiosi ritengono sia nata una quarta forma di governo, semi-presidenziale, caratterizzata da rapporto fiduciario (come nella parlamentare), dall’elezione diretta (come negli Usa).
Per la Francia (semi-presidenziale a prevalenza del Presidente)
gli articoli 6 e 7 prevedono l’elezione diretta del Presidente con formula majority;
l’8 la nomina del Primo Ministro e la sua proposta per nomina e revoca dei Ministri;
il 9 il potere di presiedere il Cdm;
l’11 il potere referendario su proposta del Governo;
il 12 il potere di scioglimento;
il 19 gli atti esenti da controfirma ministeriale tra cui nomina e scioglimento;
il 49 il rapporto fiduciario, senza obbligo di fiducia iniziale.
Qui si aprono però una serie di dilemmi a cui gli studiosi danno risposte diverse (si veda il Manuale Frosini alle pp. 137-138) :
Essa, che è una variante democratizzata dell’orleanismo (quell’equilibrio che prima in forma monarchica dal 1830 e poi con repubblicana nelle leggi costituzionali del 1875 vedeva in sostanza in equilibrio la dipendenza del Governo dai due pilastri del capo dello Stato e del Parlamento) è una variante della forma parlamentare, visto che comunque il Governo dipende dalla maggioranza parlamentare oppure è una quarta forma a se stante perché il vertice dell’indirizzo politico è di norma il Presidente? Personalmente ritengo preferibile la seconda alternativa;
se esiste una forma semipresidenziale quali sono i casi che vi rientrano? Bastano solo elezione diretta e rapporto fiduciario o occorre anche qualche potere particolarmente incisivo come lo scioglimento discrezionale del Parlamento? Anche qui ritengo preferibile la seconda alternativa;
una volta stabilito chi vi rientra sulla base di queste caratteristiche giuridiche, va detto che solo in Francia, a causa dell’imprinting costituzionale, il Presidente è il vertice dell’indirizzo politico, mentre negli altri Paesi prevalgono i Primi Ministri. Meglio quindi distinguere dentro quella quarta categoria due sottotipi a seconda che prevalga il Presidente o il Primo Ministro, che dipendono dalla diversità di sistemi politici, da dove si candidano i leaders, non tanto dagli articoli della Costituzione.
Per il Portogallo (semipresidenziale a prevalenza del Primo Ministro)
Gli articoli 121 e 126 prevedono l’elezione del Presidente con formula majority;
il 140 prevede la controfirma solo per pochi atti, non per nomina e scioglimento;
il 172 sul potere di scioglimento;
il 187 sulla nomina del Governo tenendo conto dei risultati elettorali;
il 192 sull’approvazione del programma di governo con quorum negativo della maggioranza assoluta;
il 193 con la questione di fiducia;
il 194 sulla sfiducia;
il 195.2 sulla revoca del Primo Ministro per assicurare il regolare funzionamento delle istituzioni (potere che formalmente non ci sarebbe in Francia)
nonché il 149 che costituzionalizza la formula elettorale.
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