Di fronte a un’opposizione incostituzionale, a partiti antisistema, le democrazie si devono proteggere o no?
Se non lo fanno rischiano di essere erose dall’interno da una sorta di cavalli di Troia che non assicurano il biglietto di ritorno per gli elettori dopo il successo elettorale.
Se lo fanno rischiano di restringere il pluralismo, assomigliando agli avversari che vogliono combattere.
Il dilemma è delicatissimo.
Se così è, come sostiene Curreri “Importante è stabilire quando le democrazie devono difendersi dai propri nemici: né troppo presto, per evitare di reprimere sul nascere il mero dissenso, né troppo tardi, per non essere distrutte dall’interno.”
Una misura particolarmente drastica è quella di mettere fuori legge o escludendo dal finanziamento pubblico le associazioni e i partiti c.d. antisistema, cioè quelli che anche solo con le loro finalità mirano a sovvertire l’ordinamento costituzionale.
Riprendiamo qui gli attuali commi 2 e 3 della Legge Fondamentale Tedesca:
il 2 si riferisce ai partiti antisistema veri e propri, quelli che possono essere dichiarati incostituzionali “in quanto per le loro finalità o per il comportamento dei loro aderenti si adoperano per attentare all’ordinamento costituzionale democratico e liberale, o di sovvertirlo, o di mettere in pericolo l’esistenza della Repubblica federale tedesca” (art. 21.2);
il 3, inserito nel 2017 si riferisce a quelli “quasi antisistema”, che non sono stati dichiarati incostituzionali perché non “si adoperano” concretamente per attentare all’ordinamento costituzionale democratico e liberale ma solo “aspirano” astrattamente a darlo (ringrazio la prof. Zei per la traduzione, dato che non ne esiste una ufficiale)
essi intanto possono essere esclusi dal finanziamento statale, come accaduto nel 2024 al partito Die Heimat
ovviamente, siccome dove sta il più sta anche il meno, come sottolinea il prof. Gatti, anche per i partiti teoricamente più pericolosi, a cui si potrebbe astrattamente applicare il secondo comma, qualora tale opzione fosse difficilmente realizzabile, potrebbero vedersi colpiti con la sanzione minore del terzo comma
In genere è questo, il trattamento specifico dei partiti antisistema fino alla possibile soppressione, il discrimine per cui si possa parlare di “democrazia protetta”.
Anche le democrazie non protette come quella italiana, che non controllano le finalità, presentano comunque dei limiti, come quello sui limiti di contenuto al potere di revisione costituzionale, ossia forma repubblicana” (art. 139 Cost.) e quelli sul modo con cui i diritti vengono concretamente esercitati (non sulle finalità). Così le associazioni sono vietate non per i fini perseguiti, tranne che già lo siano al singolo dalla legge penale.
Riprendo qui la ricostruzione del prof. Curreri nel suo Manuale sui diritti fondamentali.
Vi è l’eccezione del divieto di riorganizzazione del disciolto partito fascista previsto dalla XII disposizione finale della Costituzione e attuato con la legge Scelba del 1952 in modo coerentemente restrittivo, in relazione alla violenza quale metodo di lotta politica o propugnando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione o denigrando la democrazia, le sue istituzioni e i valori della Resistenza, o svolgendo propaganda razzista ovvero rivolge la sua attività alla esaltazione di esponenti, principi, fatti e metodi propri del predetto partito o compie manifestazioni esteriori di carattere fascista” (art. 1).
Lo scioglimento è disposto: in via ordinaria con decreto del Ministro dell’Interno, previa sentenza del giudice penale; in via eccezionale dal Consiglio dei ministri, per decisione politica anziché giurisdizionale, tramite decreto legge in casi di straordinaria necessità ed urgenza.
La XII disp. finale è una disposizione eccezionale, come tale di stretta applicazione. Essa non vieta, dunque, la costituzione di un partito di estrema destra, ma la futura riorganizzazione del “disciolto” partito fascista, cioè di quel partito per come storicamente manifestatosi nella realtà politica italiana tra il 1919 e il 1943
L’avvenuta ricostituzione del disciolto partito fascista è stata accertata in giudizio solo in due casi: Ordine Nuovo, nel novembre 1973 e di Avanguardia nazionale nel 1976.
Per impedire la riorganizzazione del disciolto partito fascista, la legge Scelba prevede tutta una serie di reati che però sonodi pericolo concreto, anziché ideale o astratto, per cui sono puniti se di fatto in grado di favorire la ricostituzione del disciolto partito fascista.
Altri limiti si collocano poi a cavallo tra politica e diritto, come le convenzioni costituzionali per escludere dal Governo forze politiche che si pongano in tutto o in parte fuori dagli elementi chiave dell’ordinamento, come la contestazione di principi costituzionali o anche delle alleanze internazionali del Paese.
Le democrazie protette sono tra quelle stabilizzate un’eccezione; però la presenza di limiti meno rigidi rispetto a quelli delle democrazie protette è comunque una costante nelle altre democrazie stabilizzate che tendono ad avere maggiore fiducia nella possibile deradicalizzazione a cui può condurre la parlamentarizzazione delle forze originariamente più contestative.
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